Concorso nella coltivazione di stupefacenti e legame con il luogo dell’attività illecita (Cass. pen. Sez. VI n. 41685 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, il concorso nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 nella parte relativa alla coltivazione non richiede la presenza fisica sul luogo della piantagione. Il giudice di legittimità può ritenere non manifestamente illogica la valutazione del merito che desume il contributo concorsuale dal coinvolgimento dell’imputato nella detenzione della cocaina facente capo al medesimo centro logistico, dalla sua abituale frequentazione dell’immobile e dal rapporto inter-relazionale con i soggetti protagonisti del traffico. Quanto alla recidiva, la motivazione che valorizza l’indole comune dei fatti oggetto di giudizio rispetto ai precedenti non è censurabile se le condotte sono destinate a dare conto del legame tra i fatti e le pregresse condanne, costituendo indice dell’accresciuta pericolosità. Non è infine sindacabile in sede di legittimità il giudizio prognostico che esclude la pena sostitutiva, rendendo superfluo il percorso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza resa con rito abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificando le condotte ai sensi del comma 5 della medesima disposizione con riduzione della pena. All’imputato era ascritto il concorso nella detenzione a fini di spaccio di cocaina e nella coltivazione di marijuana, quest’ultima riconducibile a una piantagione collocata in una serra sotterranea nel terreno adiacente all’abitazione di riferimento del traffico.
La difesa ha impugnato la sentenza di appello deducendo tre motivi: vizio di motivazione in ordine al concorso nella coltivazione, violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva, contestazione della mancata sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità senza l’attivazione del percorso di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure infondate. Sul primo motivo la Corte ha ricordato come il coinvolgimento del ricorrente nel traffico di cocaina facente capo al centro logistico fosse incontroverso e non adeguatamente contestato in questa sede; la doglianza si concentrava in realtà sul solo contributo concorsuale relativo alla coltivazione.
La Corte ha individuato due punti fermi non controvertibili: l’abitazione era pacificamente centro di riferimento di una cospicua attività di spaccio, e in tale traffico il ricorrente era un protagonista incontroverso, come risultante dai messaggi telefonici valorizzati in sentenza. Su queste basi la valutazione probatoria del merito non è apparsa manifestamente illogica.
Decisivo è risultato un elemento fattuale rimasto estraneo alle critiche difensive: la abituale frequentazione dell’immobile da parte del ricorrente, legato sentimentalmente a un familiare della coppia di riferimento. La Corte ha così emarginato una correlazione occasionale sia con il luogo dell’attività illecita, sia con i soggetti che ne erano protagonisti, reputando il coinvolgimento nella coltivazione non irragionevole.
Quanto alla recidiva, il Collegio ha riconosciuto che la Corte di merito aveva dato spazio all’indole comune dei fatti rispetto ai precedenti, pur in presenza di contestazione della sola recidiva infraquinquennale. Tali considerazioni sostengono comunque la conclusione, perché delineano il legame tra i fatti e le precedenti condanne quale indice di accresciuta pericolosità, secondo un progredire criminale di immediata lettura logica.
Infine, il motivo sulla pena sostitutiva è stato giudicato manifestamente infondato. Il giudizio prognostico del merito, ancorato ai fatti e alle connotazioni criminali del ricorrente, non è sindacabile in legittimità, rendendo superflua la coda procedurale dell’art. 545-bis cod. proc. pen. Alla reiezione è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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