Coltivazione domestica di marijuana e tenuità del fatto: motivazione apparente (Cass. pen. Sez. III n. 5829 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per difetto di tipicità, la condotta svolta in forma domestica con tecniche rudimentali e un esiguo numero di piante, quando manchino significativi indici di inserimento nel mercato illegale e ricorra un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale. Il reato è invece configurabile a prescindere dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto drogante. In tema di art. 131-bis cod. pen., è affetta da motivazione apparente la sentenza che nega la causa di non punibilità facendo leva sulla sola biografia penale dell’imputato, senza indicare in modo specifico i precedenti e senza spiegare come sia integrata l’abitualità del comportamento, nonché su una connotazione “esibizionistica” del fatto, estranea ai parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro in giudizio abbreviato a carico dell’imputato, riconosciuto responsabile della coltivazione di due piante di marijuana in pieno stato vegetativo e della detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente dello stesso tipo per un peso complessivo di 33 grammi. Le condotte sono state ricondotte a un’unica violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha contestato la mancata qualificazione della coltivazione come destinata all’uso esclusivamente personale. Con il secondo ha dedotto il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché articola censure di contenuto fattuale, non riconducibili ai casi tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen. La Corte ricostruisce il perimetro della fattispecie richiamando le Sezioni Unite n. 12348 del 19.12.2019, dep. 2020, Caruso: resta fuori dal tipo, per mancanza di tipicità, la coltivazione domestica che, in assenza di significativi indici di inserimento nel mercato illegale, presenti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale.
La verifica di offensività va però diversificata secondo il grado di sviluppo della coltivazione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che il reato è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo estraibile nell’immediatezza: bastano la conformità della pianta al tipo botanico e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.
Nel caso concreto i giudici di merito, con doppia valutazione convergente, hanno escluso la destinazione esclusiva al consumo personale sulla base del contenuto di un messaggio rinvenuto sul cellulare dell’imputato, nel quale un ignoto interlocutore chiedeva la disponibilità di una dose da dieci euro. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, alla quale il ricorrente ha opposto una diversa lettura delle prove.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte di merito aveva negato l’art. 131-bis cod. pen. facendo leva sulla biografia penale dell’imputato e sulle modalità del fatto, connotate da un esibizionismo ritenuto non ingenuo e disinteressato. Il percorso argomentativo è però solo apparente. Da un lato non vengono indicati in modo specifico i precedenti e non si spiega come sia integrata l’abitualità del comportamento, che ricorre quando l’autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello esaminato (Sez. Un. n. 13681 del 25.02.2016, Tushaj). Dall’altro la connotazione esibizionistica del fatto è estranea al giudizio sulla misura dell’offesa, che va condotto secondo i parametri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., con valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
La sentenza è stata quindi annullata limitatamente all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, restando fermo il giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e di affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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