Comando del dipendente: retribuzione accessoria a carico dell’ente di appartenenza (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28952/2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di comando del dipendente pubblico, il datore di lavoro di appartenenza resta il soggetto formalmente obbligato alla corresponsione della retribuzione, inclusi gli emolumenti accessori come il lavoro straordinario. L’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 disciplina il rapporto tra le amministrazioni (rimborso del trattamento fondamentale) e non deroga alla responsabilità dell’ente di appartenenza verso il lavoratore. Il dipendente può agire direttamente contro l’amministrazione di provenienza, la quale ha diritto al rimborso da parte dell’amministrazione utilizzatrice.
Il Fatto
Un Ispettore Capo della Polizia locale, dipendente del Comune di Siracusa, veniva posto in comando presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Siracusa per l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 271/1989. Negli anni dal 2009 al 2016, il lavoratore prestava servizio straordinario presso l’ufficio di destinazione e otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Siracusa per il pagamento delle relative somme. Il Comune proponeva opposizione, eccependo che l’onere retributivo accessorio non fosse a suo carico, bensì a carico dell’amministrazione utilizzatrice (Ministero della Giustizia). La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 356/2023, accoglieva l’opposizione, ritenendo che l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 ponesse a carico dell’amministrazione di appartenenza il solo trattamento fondamentale (con rimborso da parte del Ministero), mentre il trattamento accessorio gravasse direttamente sull’amministrazione utilizzatrice. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione. La Corte ritiene erronea l’interpretazione della Corte d’appello. L’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui “l’amministrazione che utilizza personale distaccato rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale”, disciplina esclusivamente il rapporto tra le due amministrazioni, mediante un meccanismo di rimborso. Non incide, invece, sul rapporto tra il lavoratore e il suo datore di lavoro di appartenenza, né individua distinti soggetti obbligati al pagamento delle voci retributive (fondamentale e accessorio).
La Corte richiama la natura dell’istituto del comando (o distacco). Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 13482/2018; Cass. n. 4390/2024), il comando determina una dissociazione tra titolarità del rapporto d’ufficio (che resta immutata) ed esercizio dei poteri di gestione (che passano all’amministrazione utilizzatrice). Il rapporto di servizio si modifica, ma il rapporto di lavoro resta in capo all’ente di appartenenza, che mantiene la veste formale di datore di lavoro. Il dipendente è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale e gerarchico-disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, ma il titolare del rapporto di impiego rimane l’ente di provenienza.
Ne consegue che il lavoratore, per il riconoscimento di indennità economiche (come lo straordinario), ha diritto di agire nei confronti dell’ente titolare del rapporto di impiego, con riguardo al trattamento economico previsto dalla disciplina collettiva del comparto di provenienza (Cass. n. 18871/2024). Il fatto che, in ultima istanza, sia il soggetto utilizzatore a sopportare economicamente il trattamento del dipendente – poiché l’amministrazione di appartenenza non può rifiutare il consenso al comando, trattandosi di interesse pubblico – non esclude che l’ente formalmente tenuto a pagare sia quello di appartenenza, salvo poi il diritto al rimborso ex art. 70, comma 12.
La Corte conclude che il Comune di Siracusa, quale datore di lavoro di appartenenza, è legittimato passivo rispetto all’azione promossa dal lavoratore per la corresponsione dello straordinario, e che l’art. 70, comma 12, non può essere interpretato come norma che trasferisce l’obbligo retributivo accessorio sull’amministrazione utilizzatrice. Il giudice di merito, pertanto, aveva errato nel rigettare la pretesa creditoria del lavoratore per tale ragione, senza che il contraddittorio fosse stato esteso all’amministrazione utilizzatrice per il rimborso.
Implicazioni Pratiche
- Azionabilità diretta contro l’ente di appartenenza: l’avvocato del lavoratore distaccato o comandato deve agire direttamente contro l’amministrazione di provenienza, titolare del rapporto di lavoro, per tutte le voci retributive (fondamentali e accessorie), senza necessità di chiamare in causa l’amministrazione utilizzatrice come debitrice principale.
- Eccezione di difetto di legittimazione passiva: l’avvocato dell’ente di appartenenza, convenuto per il pagamento di emolumenti accessori, non può eccepire il difetto di legittimazione passiva invocando l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, poiché tale norma regola solo il rimborso tra amministrazioni e non l’obbligo retributivo verso il dipendente.
- Estensione del contraddittorio per il rimborso: l’avvocato dell’ente di appartenenza, una volta citato, deve provvedere a estendere il contraddittorio all’amministrazione utilizzatrice, chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso del trattamento fondamentale (e, in base alle convenzioni, anche di quello accessorio) ex art. 70, comma 12, per evitare di sopportare in via definitiva l’onere economico.
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