Licenziamento per positività all’alcoltest e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12564 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione a istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione. In tema di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è normalmente devoluto al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, salvo i limiti propri di tale controllo. La valutazione di irrilevanza della prova orale è preclusa, in sede di legittimità, dal combinato disposto dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. quando manchi l’indicazione delle ragioni di fatto poste a base delle conformi decisioni di primo e secondo grado.
Il Fatto
Un conducente di mezzo adibito al trasporto pubblico impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice. Alla contestazione si addebita la violazione dell’obbligo di totale astensione dall’assunzione di alcol, previsto da una delibera regionale del 2015, obbligo violato secondo la società sulla base di due test alcolemici a sorpresa, entrambi positivi e confermati da successivo prelievo ematico.
Il Tribunale respinge la domanda di nullità o illegittimità del licenziamento con tutela reale; la Corte d’appello conferma. Il lavoratore ricorre in cassazione con quattro motivi, deducendo la mancata ammissione della prova testimoniale sull’assunzione di un colluttorio alcolico, l’uso di documentazione di controparte in luogo di consulenza tecnica, la violazione della delibera regionale sui tempi tra i due test e l’errata valutazione di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo sono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte ribadisce un principio consolidato: il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. rileva, ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo per le domande di merito, non per le istanze istruttorie, denunciabili unicamente sotto il profilo della motivazione. Su questo secondo profilo la delibazione è preclusa dall’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., per l’esistenza di una doppia conforme e per la mancata indicazione, da parte del ricorrente, delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
La Corte rileva altresì il difetto di pertinenza delle censure: il ricorrente non attacca l’affermazione del giudice di appello, nucleo fondante della decisione, secondo cui il tasso alcolemico riscontrato non era correlabile, per la distanza temporale tra abitazione e sede di lavoro, agli sciacqui con il colluttorio. Il secondo motivo presenta un ulteriore profilo di inammissibilità, risolvendosi nella richiesta di un diverso apprezzamento della documentazione, senza chiarire le ragioni della sua intrinseca inattendibilità e in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Il terzo motivo è inammissibile: non si confronta con l’affermazione, non investita da critica, secondo cui il lavoratore aveva ammesso la veridicità dei fatti contestati e la presenza di alcol aveva comunque trovato positivo riscontro nell’esame ematico, indipendentemente dai tempi del secondo alcoltest.
Quanto al quarto motivo, la Corte osserva che il giudice di merito, esclusa l’applicabilità dell’art. 45 All. A) r.d. n. 148/1931 in assenza di sanzione conservativa nel codice disciplinare, ha valutato la condotta alla stregua dell’art. 2119 cod. civ. e l’ha ritenuta idonea a ledere la fiducia datoriale, per la delicatezza dell’attività di trasporto pubblico di persone. La valutazione si sottrae alle censure, poiché il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è devoluto al giudice di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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