Sanzione conservativa per violazione igienico-sanitaria esclude la reintegrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 740 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970 trova applicazione anche quando le condotte, pur riconosciute come sussistenti, siano punibili in base alle previsioni del contratto collettivo con sanzione conservativa, ivi inclusa l’ipotesi in cui la relativa previsione sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche. La verifica della gravità della condotta, anche sotto il profilo dell’analogia, va ancorata al parametro oggettivo del contratto collettivo e del regolamento aziendale, con lettura integrata delle disposizioni. La censura per violazione di norme collettive è inammissibile ove generica e non specificamente contrastante l’approdo ermeneutico del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la retribuzione globale di fatto commisurando l’indennità risarcitoria conseguente all’accertata illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla cooperativa al lavoratore, operatore addetto al reparto gastronomia. La contestazione ascriveva al dipendente di avere manipolato e affettato salumi per consumarli, contravvenendo alle disposizioni igienico-sanitarie finalizzate al contenimento della diffusione del covid-19, e di avere consentito a soggetti estranei di prelevare prodotti dal banco gastronomia.

La Corte territoriale, ritenuta la specificità della contestazione, aveva confermato l’illegittimità del licenziamento per essere la condotta accertata punita dal sistema sanzionatorio collettivo con sanzione conservativa. Avverso tale decisione la cooperativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva violazione dell’art. 208 del contratto collettivo e dell’art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, rilevando profili di inammissibilità e di infondatezza. L’inammissibilità concerne le censure fondate su una ricognizione delle condotte non coincidente con l’accertamento alla base del decisum: la Corte di merito aveva infatti ritenuto che il fatto oggetto di addebito fosse esclusivamente l’avere il lavoratore affettato salumi per consumarli al termine del turno, non anche il prelievo con mani sporche o il consumo da parte di terzi.

Quanto alla censura sulla mancata verifica di proporzionalità della sanzione, il giudice di legittimità ha evidenziato che la Corte di appello aveva espressamente considerato il contesto pandemico, escludendo con accertamento di fatto non censurabile la negativa incidenza della condotta sulle misure preventive. La violazione era stata pertanto ricondotta alla regola igienico-sanitaria aziendale che prescrive la consumazione di alimenti solo in appositi spazi, punita con sanzione conservativa.

La Corte ha poi dichiarato generica la doglianza relativa alle norme collettive, sottolineando che la denuncia di violazione del contratto collettivo, sebbene parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, richiede comunque una specifica argomentazione per contrastare l’approdo ermeneutico del giudice di merito. Diversamente, per il regolamento aziendale, atto di autonomia privata adottato unilateralmente dal datore di lavoro, è necessaria anche la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto violati. La semplice contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta in sentenza non rileva ai fini della cassazione.

All’esito della diretta interpretazione delle clausole collettive, la Corte ha condiviso la ricognizione del giudice di merito: l’art. 191 c.c.n.l. delinea le ipotesi di recesso senza preavviso con elencazione esemplificativa, comprendente fattispecie quali l’appropriazione di beni aziendali o il danneggiamento volontario, cui non è riconducibile la condotta in esame. L’art. 208 c.c.n.l., strutturato con clausola generale di chiusura per “altre mancanze di analoga gravità”, colloca al punto 4.2 la grave mancanza degli obblighi di cui agli artt. 205 e 206, tra cui l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene. La condotta, configurante violazione di norme igienico-sanitarie, è risultata di gravità analoga a quella prevista dal punto 2.5. per la mancata osservanza delle norme sulla prevenzione, punita con sanzione conservativa.

Il secondo motivo, concernente la mancata applicazione della tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, è stato dichiarato inammissibile, sostanziandosi in un mero dissenso valutativo. La Corte ha ribadito che la tutela reintegratoria trova applicazione anche per condotte punibili con sanzione conservativa secondo il contratto collettivo, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 11665 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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