Libretto postale cointestato: rimborso al superstite e irrilevanza dell’opposizione degli eredi (Cass. civ. n. 28935/2025)
Principi di diritto (Massima)
Per i libretti di risparmio postale cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, aperti dopo il 30 giugno 2002, l’art. 8 del D.M. 6 giugno 2002 non contempla più la possibilità di opposizione da parte degli eredi del cointestatario defunto. Il cointestatario superstite è legittimato a riscuotere l’intera somma, rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti degli eredi. La notifica del decesso e l’opposizione di un erede non costituiscono impedimento al rimborso.
Il Fatto
Un libretto postale nominativo ordinario, acceso in data 25 gennaio 1991, veniva convertito in data 23 giugno 2003 in un nuovo libretto di risparmio, cointestato al sig. Tizio e alla madre di lui. Alla morte della madre (2 agosto 2010), il sig. Tizio chiedeva all’ufficio postale il rimborso della metà dell’importo depositato (€ 18.691,92, pari alla metà del saldo). L’ufficio postale negava il rimborso, opponendo che una delle coeredi della defunta aveva formalmente opposto allo scorporo della quota. L’erede agiva per decreto ingiuntivo, che il Tribunale di Reggio Calabria revocava, ma la Corte d’appello, in riforma, accoglieva la domanda, ritenendo che il rapporto, sorto nel 2003, fosse regolato dal D.M. 6.6.2002 (nuova disciplina del risparmio postale), il quale non prevede più l’opposizione degli eredi. L’ufficio postale ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina i tre motivi di ricorso. I primi due motivi, con cui la ricorrente deduce l’applicabilità della disciplina previgente (d.P.R. n. 156/1973 e n. 256/1989) e la conseguente legittimità dell’opposizione, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che la sentenza impugnata si fonda sul “fatto” che il rapporto sia sorto il 23 giugno 2003, data di conversione del libretto, in epoca successiva all’entrata in vigore del D.M. 6.6.2002 (che ha abrogato le norme precedenti). La ricorrente, nel suo motivo, contesta tale fatto senza averlo adeguatamente contestato nei gradi di merito, proponendo una nuova ricostruzione (mera sostituzione del documento senza modifica del rapporto) che non era stata oggetto di contraddittorio. La Corte ribadisce che, in sede di legittimità, non è consentita una diversa ricostruzione del fatto che non risulti dagli atti di causa.
Il terzo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione dell’art. 8 del D.M. 6.6.2002 e dell’art. 1298 c.c., è invece esaminato nel merito e rigettato come infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo. Sotto la disciplina previgente (d.P.R. 156/1973 e 256/1989), l’art. 157 prevedeva la possibilità di opposizione al rimborso da parte dei coeredi; gli artt. 177 e 180 imponevano la sospensione del rimborso in attesa di un provvedimento giudiziario. La nuova disciplina, dettata dal D.M. 6.6.2002 in attuazione del d.lgs. n. 284/1999, all’art. 8, comma 3, prevede che i versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun intestatario separatamente liberano pienamente l’intermediario nei confronti degli altri intestatari, “eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario”.
La Corte interpreta tale eccezione in senso restrittivo. L’eccezione opera solo quando sia dimostrato che nessuno degli intestatari originari è più legittimato alla riscossione (es. per sequestro penale). Il decesso di uno dei cointestatari non integra tale ipotesi. La Corte richiama il consolidato orientamento sulla distinzione tra legittimazione alla riscossione e titolarità interna del credito (Cass. n. 24639/2021, n. 22577/2023). Con la clausola di pari facoltà di rimborso, sussiste solidarietà attiva ex artt. 1292 e 1295 c.c.: alla morte di un concreditore, il credito si divide tra gli eredi in proporzione delle quote, senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, che rimane legittimato a riscuotere l’intero. L’eventuale riscossione dell’intero da parte del superstite non libera il debitore solo se vi è la notifica di atti che dimostrino che il credito non è più disponibile per ciascun intestatario (es. atto di sequestro o pignoramento). La mera opposizione di un erede, che è un atto interno alla successione, non è idonea a far venir meno la legittimazione del superstite. Di conseguenza, la Corte d’appello ha correttamente accolto la domanda del sig. Tizio per la metà della somma.
Implicazioni Pratiche
- Verifica della data di apertura e del regime applicabile: l’avvocato deve accertare se il rapporto di libretto postale cointestato è sorto prima o dopo il 30 giugno 2002. Se sorto successivamente, si applica l’art. 8 del D.M. 6.6.2002, che non consente più l’opposizione degli eredi al rimborso richiesto dal cointestatario superstite.
- Legittimazione disgiunta del superstite: in sede di richiesta di rimborso, l’avvocato del cointestatario superstite deve eccepire l’inapplicabilità della previgente disciplina (d.P.R. n. 156/1973 e n. 256/1989) e invocare la legittimazione disgiunta ex art. 8 D.M. 2002, contestando eventuali opposizioni degli eredi come irrilevanti ai fini dell’obbligo di pagamento dell’intermediario.
- Rischio di doppio pagamento e liberazione: l’avvocato dell’intermediario postale deve valutare se la notifica di un atto formale (es. provvedimento giudiziale, sequestro) privi effettivamente il cointestatario superstite della disponibilità del credito. In assenza di tali atti, il pagamento al superstite libera l’intermediario, che non risponde verso gli eredi, salvo che questi agiscano in rivendica o per il recupero della quota nei confronti del superstite.
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