Indennità di presidenza nel comando spetta solo se prevista dall’ente di destinazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4390 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel comando di un dipendente pubblico presso altra amministrazione resta fermo il rapporto organico con l’ente di appartenenza e non muta la regolamentazione legale e contrattuale del rapporto di lavoro, che continua a essere quella di origine. Tuttavia il trattamento economico accessorio è a carico dell’amministrazione di destinazione e va riconosciuto solo se previsto dalla contrattazione collettiva di quest’ultima. L’indennità di presidenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, già indennità di amministrazione, ha natura accessoria della retribuzione, sicché il dipendente comandato presso altra amministrazione non ne ha diritto se non è prevista per i dipendenti dell’ente presso cui presta servizio. È inammissibile, per difetto di interesse, la censura sulla base pensionabile che investa un mero obiter dictum della sentenza impugnata.

Il Fatto

La lavoratrice, dipendente della Presidenza del Consiglio dei ministri dal maggio 2009, era stata comandata presso una Prefettura. Da quel momento il trattamento economico fondamentale era rimasto a carico dell’amministrazione di provenienza, mentre quello accessorio era stato posto a carico del Ministero degli interni, con applicazione della disciplina del Comparto ministeri.

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto alla lavoratrice le differenze retributive per il lavoro straordinario nella misura corrispondente alla categoria F7, ma aveva respinto la domanda volta a ottenere l’indennità di presidenza (già di amministrazione) prevista per i dipendenti della PCM dall’art. 85 del CCNL 17 maggio 2004. Avverso tale capo la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Le amministrazioni intimate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibili le censure di omesso esame. Nel testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 il vizio di motivazione rileva solo se l’anomalia si traduce in violazione della legge costituzionale, esaurendosi nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile o nella motivazione perplessa. L’omesso esame, inoltre, deve riguardare un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, non mere questioni o argomentazioni.

Sul merito, la Corte ha ricostruito l’istituto del comando alla luce dell’art. 56 del d.P.R. n. 3 del 1957. Nel comando resta fermo il rapporto organico con l’ente di appartenenza, ma si modifica il rapporto di servizio: il dipendente è inserito, sul piano organizzativo-funzionale e gerarchico-disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale presta la propria opera. Ne deriva che non possono gravare sul datore di lavoro di provenienza gli oneri economici direttamente connessi all’attività prestata presso l’amministrazione di destinazione, titolare dell’interesse primario, salvo diversa previsione di legge.

Quanto al trattamento accessorio, la Corte ha richiamato il principio per cui, per attribuire voci di salario accessorio al personale comandato o distaccato, occorre rinvenirne la legittimazione nella negoziazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro propria dell’ente di appartenenza, poiché il dipendente comandato non viene inquadrato nell’amministrazione di destinazione e il suo rapporto originario non muta. L’indennità di amministrazione è stata qualificata come voce della retribuzione accessoria, fissa nell’ammontare e continuativa per dodici mensilità.

L’art. 85 del CCNL PCM istituisce l’indennità di presidenza, corrisposta per dodici mensilità con carattere di generalità e continuità, che assorbe l’indennità di amministrazione conservandone le caratteristiche. L’art. 57, punto 11, CCNL PCM stabilisce che l’amministrazione che utilizza il personale in assegnazione temporanea rimborsa alla Presidenza l’onere del trattamento fondamentale, che negli altri casi rimane a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento accessorio è comunque a carico dell’amministrazione di destinazione. Su queste basi la Corte ha ritenuto corretta la decisione d’appello, che aveva escluso il diritto all’indennità di presidenza in ragione della sua natura accessoria.

Il quarto motivo, sulla base pensionabile, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La relativa affermazione della sentenza impugnata costituisce un mero obiter dictum rispetto alla ratio decidendi incentrata sul carattere accessorio dell’indennità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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