Domanda riconvenzionale ammissibile con nuova udienza ex art 164 cod proc civ (Cass. civ. Sez. III n. 4391 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice, a norma dell’art. 164, ultimo comma, cod. proc. civ., concede alle parti il termine perentorio per integrare la domanda nulla, fissa la nuova udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. e si applica l’art. 167 cod. proc. civ.. Ne deriva che il convenuto, già costituito, è ammesso a proporre domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima della nuova udienza, senza che possa essergli opposta la decadenza maturata rispetto alla precedente prima udienza. La riapertura dei termini di costituzione consegue automaticamente all’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. proc. civ., e non al mutamento del rito. Le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità della domanda riconvenzionale e dispongono l’integrazione non sono autonomamente impugnabili con l’appello; il relativo vizio va fatto valere contro la sentenza che definisce il giudizio. È inammissibile la sentenza d’appello che, dopo aver dichiarato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, ne esamini il merito, pronunciandosi su di essa tamquam non esset.

Il Fatto

Nel 2003 il conduttore di un appartamento di proprietà di un terzo convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il locatore e il proprietario di un adiacente terrapieno, lamentando continui allagamenti e chiedendo il risarcimento dei danni. Il locatore indicò nel proprietario del terrapieno l’unico responsabile e propose ulteriori domande. Si costituirono gli eredi di quest’ultimo, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza delle parti e chiamando in causa il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Napoli, indicati come esclusivi responsabili. Il Ministero eccepì a sua volta la nullità della chiamata e propose domanda riconvenzionale risarcitoria nei confronti degli eredi.

Con ordinanza del 9 settembre 2005 il Tribunale dichiarò nulle, per indeterminatezza della causa petendi, alcune domande, concesse termini perentori per la loro integrazione ex art. 164, ultimo comma, cod. proc. civ. e fissò la nuova prima udienza all’8 maggio 2006. Dichiarò però tardiva la domanda riconvenzionale del Ministero, per essere stata proposta oltre il termine dell’art. 167 cod. proc. civ. rispetto alla precedente udienza del 26 maggio 2004.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 16 dicembre 2020, rigettò l’impugnazione del Ministero. Il giudice partenopeo ritenne che l’ordinanza del 2005 non fosse stata specificamente impugnata, che la tardività della costituzione non potesse essere sanata dal mutamento del rito e che, in ogni caso, la domanda riconvenzionale fosse generica e sfornita di prova. Nel merito confermò la responsabilità del Ministero ex art. 2051 cod. civ., per l’ostruzione del collettore fognario proveniente dal parco di cui era custode, senza prova del caso fortuito.

Investita del ricorso, la Cassazione accoglie il primo motivo, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità. La questione è ricondotta alla corretta lettura dell’art. 164, ultimo comma, cod. proc. civ.. La norma dispone che, in caso di integrazione della domanda, il giudice fissi l’udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 183 cod. proc. civ. e che si applichi l’art. 167 cod. proc. civ..

Applicato questo meccanismo, osserva la Corte, il convenuto chiamato in causa con la domanda risarcitoria oggetto di integrazione aveva la facoltà di proporre domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima della nuova udienza dell’8 maggio 2006. La Corte territoriale avrebbe dunque dovuto accogliere il motivo di gravame e riconoscere l’ammissibilità della domanda.

Del tutto scorretta è la soluzione opposta. Essa è erronea là dove rimprovera al Ministero di non avere impugnato specificamente le ordinanze del 2005 e del 2007, atti non autonomamente impugnabili. È erronea là dove condivide il rilievo che la decadenza non possa essere elisa dal mutamento del rito, giacché l’impedimento della decadenza non deriva dal mutamento del rito, ma dall’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 164, ultimo comma, cod. proc. civ., cui segue automaticamente la fissazione dell’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. e l’applicazione dell’art. 167 cod. proc. civ.. È infine erronea là dove liquida come generica la domanda riconvenzionale, facendo seguire alla declaratoria di inammissibilità una pronuncia di merito tamquam non esset, in contrasto con il principio delle Sezioni Unite n. 3840 del 2007, n. 15122 del 2013 e n. 2155 del 2021.

Accolto il primo motivo, il secondo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché riconosca l’ammissibilità della domanda riconvenzionale e ne esamini il merito, previo riconoscimento del diritto alla prova. Il nuovo esame investe anche la domanda principale, essendo le due fondate su circostanze reciprocamente incompatibili. Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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