Commercio abusivo di oro e sequestro: no preclusione dopo mancata convalida (Cass. pen. Sez. III n. 33016 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il principio del ne bis in idem, ricavabile dalle linee generali dell’ordinamento processuale, comporta l’impossibilità di reiterare un provvedimento avente medesimo oggetto e identico contenuto solo quando sia intervenuta una pronuncia giurisdizionale non più soggetta a impugnazione che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell’ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali, quale il difetto di convalida. Integra il reato di commercio abusivo di oro anche una sola operazione di compravendita riconducibile a un’attività svolta in forma professionale in assenza della comunicazione all’OAM, restando distinta l’attività dell’operatore professionale in oro da quella del compro oro, disciplinata dal d.lgs. n. 92 del 2017.
Il Fatto
Il Tribunale di Alessandria, investito della richiesta di riesame, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di un indagato avverso il decreto con cui il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di lingotti, lamine e frammenti di oro purissimo. All’indagato si contesta di avere esercitato in via professionale il commercio di oro in assenza della preventiva comunicazione all’organismo degli agenti e dei mediatori, condotta riconducibile all’art. 4 della legge n. 7 del 2000.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione quanto al fumus del reato, nonché l’illegittimità del decreto di sequestro emesso dopo la mancata convalida del precedente sequestro disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa processuale secondo cui il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen., vizio che ricomprende anche i casi in cui la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente. Al di fuori di tali ipotesi il sindacato sul tessuto argomentativo non è deducibile in questa sede.
Su questa base il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che l’odierna pronuncia riguarda esclusivamente l’ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del 26 febbraio 2026, e non investe il lamentato difetto di convalida del sequestro d’iniziativa. Gli eventuali vizi della convalida non impedivano al Pubblico ministero di emettere un successivo decreto di sequestro probatorio immune da vizi, non ricorrendo alcuna preclusione processuale: il precedente provvedimento, infatti, non risulta annullato in sede giurisdizionale, ma solo caducato per difetto di convalida.
La Corte ribadisce così il principio per cui il ne bis in idem cautelare opera solo a fronte di una pronuncia giurisdizionale definitiva che abbia escluso le condizioni del sequestro, e non quando l’originario provvedimento sia venuto meno per motivi puramente formali. Il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione di tale regola. Quanto all’omessa indicazione delle esigenze probatorie, la doglianza è dichiarata inammissibile perché l’ordinanza esplicita due distinte finalità, e le censure del ricorrente si risolvono in un vizio motivazionale non censurabile in cassazione.
Il primo motivo è invece infondato. La Corte ricostruisce il perimetro dell’art. 4 della legge n. 7 del 2000, che sanziona chi svolge l’esercizio in via professionale del commercio di oro senza la comunicazione all’OAM. Confrontando le definizioni dell’art. 1 del d.lgs. n. 92 del 2017, il Collegio chiarisce che l’attività del compro oro consiste nella compravendita o permuta di oggetti preziosi usati, restando esclusi il commercio di lingotti da investimento e ogni attività di lavorazione o formazione di lingotti. L’attività dell’operatore professionale in oro è dunque autonoma e diversa da quella del compro oro, presidiata da una propria figura di reato.
Nel caso concreto l’oro sequestrato era costituito da lingotti e lamine purissimi, non da preziosi usati, e il ricorrente non aveva dato alcuna comunicazione all’OAM. Il Tribunale, sulla base di elementi di fatto non illogici né contraddittori, ha ritenuto la professionalità dell’attività in corso, non esclusa dalla circostanza che si trattasse di una singola operazione, con conseguente sussistenza del fumus del reato. La questione sull’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in occasione del sequestro è infine dichiarata inammissibile, non essendo stata sottoposta al Tribunale del riesame. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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