Confisca obbligatoria del profitto nel reato tributario omessa dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. III n. 33015 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per i delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l’art. 12-bis impone al giudice di disporre sempre, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea, ovvero, quando la confisca diretta non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente. La previsione ha carattere cogente e non lascia al giudice alcuna discrezionalità, eccettuata la verifica della perdurante disponibilità dei beni da assoggettare a confisca diretta. L’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria integra violazione di legge e determina l’annullamento della sentenza limitatamente a tale punto. Il rinvio va disposto al Tribunale che ha pronunciato la decisione e non alla Corte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti di appellabilità dell’art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 15 ottobre 2025 il Tribunale di Prato ha dichiarato l’imputato colpevole del delitto di cui all’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 per aver indicato, nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2017, elementi attivi inferiori a quelli effettivi, con imposta evasa pari a euro 195.313,00. Il Tribunale lo ha condannato a un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie dell’art. 12 del medesimo decreto, concedendo la sospensione condizionale della pena.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, per non essere stata disposta in sentenza la confisca del profitto del reato né, in via subordinata, quella di beni di valore corrispondente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il giudice di merito, pur avendo affermato la responsabilità per il reato tributario, nulla ha disposto, né in motivazione né in dispositivo, sulla confisca del profitto. L’art. 12-bis stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

La norma ha carattere cogente: l’unico margine riconosciuto al giudice è la verifica in ordine alla perdurante presenza, nella disponibilità del reo, dei beni da assoggettare a confisca diretta. Ne deriva la fondatezza del motivo e la qualificazione dell’omissione come violazione di legge, come confermato dal richiamo alla Sez. III n. 29228 del 3 luglio 2025 e, per il diverso caso di definizione con sentenza di patteggiamento, alla Sez. III n. 29428 dell’8 maggio 2019.

Sul piano processuale la Corte affronta la questione del giudice del rinvio. L’accoglimento del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all’omessa confisca obbligatoria, comporta l’annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione e non alla Corte di appello, poiché per il pubblico ministero operano i limiti di appellabilità dell’art. 593, comma 1, cod. proc. pen. Il presupposto che legittima il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., è il diritto di appellare la sentenza di primo grado, che nella specie difetta.

La Corte osserva inoltre che l’art. 579, comma 3, cod. proc. pen. prevede che l’impugnazione contro la sola disposizione riguardante la confisca si propone con gli stessi mezzi stabiliti per i capi penali, e che la norma include tanto il caso di confisca disposta quanto quello di confisca non disposta. La sentenza viene pertanto annullata limitatamente alla confisca, con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione, perché si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo, in via diretta o per equivalente, determinandone ammontare e modalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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