Concorso nell’induzione indebita: il desumibile contributo morale dell’extraneus (Cass. pen. Sez. 6 n. 1621 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’extraneus concorre nel reato proprio del pubblico ufficiale quando il suo contributo si sostanzi in un apporto causale, anche di natura morale, desumibile da elementi obiettivi quali il consapevole ottenimento di un incarico professionale, sapendo che il privato vi è stato indotto dalle pressioni dell’intraneus, e la condivisione dei metodi e dei risultati di tali pressioni. L’induzione indebita è integrata anche in assenza di una minaccia espressa, quando il pubblico ufficiale faccia valere il proprio ruolo con condotte subdole che evochino implicitamente la possibilità di un rapporto prioritario, determinando il privato a conferire un’utilità non dovuta. In tema di parte civile, l’eccezione di inammissibilità della costituzione per violazione dell’art. 78, lett. d), cod. proc. pen., ove la costituzione sia avvenuta nell’udienza preliminare, deve essere proposta, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 80 cod. proc. pen. entro il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Milano che ne aveva confermato la condanna per concorso in tentata concussione e in quattro distinte ipotesi di induzione indebita, di cui una tentata, in qualità di extraneus rispetto alla condotta dell’intraneus, pubblico funzionario. La pena era stata rideterminata in anni due e mesi dieci di reclusione, oltre alla conferma della condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune costituitosi parte civile, con provvisionale di €20.000.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, esaminando preliminarmente il motivo concernente l’inammissibilità della costituzione di parte civile. Ha rilevato che l’eccezione, in forza dell’art. 80 cod. proc. pen., doveva essere formulata a pena di decadenza non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. La mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, della tempestività dell’eccezione rendeva il motivo inammissibile, a prescindere dalle argomentazioni sulla validità della costituzione.
Quanto alla provvisionale, è stato ribadito che la determinazione della somma è riservata insindacabilmente al giudice di merito, il quale non ha l’obbligo di espressa motivazione quando l’importo rientri nell’ambito del danno prevedibile.
Nel merito, la Suprema Corte ha disatteso la tesi dell’assenza di un contributo causale della ricorrente, evidenziando che il concorso era stato desunto da dati obiettivi, come le plurime intercettazioni in cui l’imputata discuteva con l’intraneus delle pressioni esercitate sui privati e la consapevolezza di ottenere incarichi solo in quanto gli stessi erano stati indotti a conferirglieli. Tale consapevolezza integrava un contributo morale punibile, non essendo configurabile un concorso meramente apparente per il solo legame affettivo.
Con riguardo ai singoli capi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla tentata concussione, confermando che l’intraneus aveva esplicitamente prospettato conseguenze negative in caso di mancato affidamento dell’incarico. In relazione all’assoluzione dei privati indotti in un separato giudizio, ha precisato che non sussiste un contrasto fra giudicati quando il diverso epilogo dipenda da difformi valutazioni dei medesimi fatti, soprattutto a causa del diverso rito prescelto. Ha infine rigettato le censure sulla distanza temporale tra le intercettazioni e il conferimento dell’incarico, essendo le prime coeve all’espletamento dell’incarico stesso, nonché quelle relative alla mancanza di pressioni esplicite nei confronti di altri privati, poiché il reato di cui all’art. 319-quater cod. pen. è integrato anche da condotte subdole che evochino implicitamente un rapporto prioritario con il pubblico agente.
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Nota della Redazione
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