Commissario ad acta e onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (TAR Sicilia n. 1836 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il commissario ad acta nominato nella persona di un dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’attività svolta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, benché formulata per i soli giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Alcuni docenti adivano il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
Il titolo era passato in giudicato e l’amministrazione era rimasta inerte oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. I ricorrenti propongono quindi ricorso per l’esecuzione davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disciplina sulla esecuzione delle sentenze di condanna della pubblica amministrazione. Il ricorso è pertanto accolto e viene impartito all’amministrazione l’ordine di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Su quest’ultimo punto si concentra l’apporto argomentativo più significativo della pronuncia.
Il Tribunale esclude il riconoscimento di un compenso in capo al commissario, rilevando che la fattispecie è disciplinata dalla norma dettata dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Tale disposizione, ancorché riferita ai soli giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento già consolidato nella giurisprudenza amministrativa richiamata dal Collegio.
Viene inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con le modalità indicate in motivazione, e ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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