Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1834 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al docente il beneficio economico della carta elettronica va eseguito dall’amministrazione scolastica nel termine fissato dal giudice amministrativo, con conseguente nomina del commissario ad acta in caso di inerzia. La domanda di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. presuppone il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La pretesa agli interessi non può trovare accoglimento quando il titolo azionato nulla dispone sul punto, avuto riguardo alla particolare natura di buono di spesa del beneficio. Il commissario ad acta, nominato in un dirigente della stessa amministrazione, non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale per effetto dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui per la carta elettronica di aggiornamento e formazione, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, con condanna dell’amministrazione al pagamento di 1.000,00 euro mediante buoni elettronici di corrispondente valore nominale.

Non essendo stata data esecuzione al titolo, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’attuazione del giudicato e il riconoscimento degli interessi. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni.

Il Tribunale ha escluso il diritto agli interessi, rilevando che il titolo nulla aveva disposto sul punto e valorizzando la particolare natura del beneficio, erogato nella forma del buono di spesa denominato carta docente.

Quanto al compenso dell’ausiliario, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da TAR Calabria n. 479 del 2025 e da TAR Sicilia n. 291 del 2025. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente giustifica l’assenza di compenso.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T. Ogni ritardo nell’esecuzione è stato qualificato come foriero di responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in 189,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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