La revoca del nulla osta per mancata comparizione alla convocazione priva degli estremi identificativi è illegittima (TAR Emilia-Romagna n. 1350 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, disposta per la mancata comparizione degli interessati all’appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, è illegittima quando la convocazione sia stata inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del patronato che ha curato l’istanza senza recare l’indicazione del nominativo del datore di lavoro, del lavoratore o del numero di protocollo della pratica, sì da rendere oggettivamente impossibile associare l’appuntamento alla specifica domanda. In tale evenienza la mancata presentazione non è ascrivibile ai richiedenti e non può fondare il provvedimento revocatorio. Costituisce, inoltre, mera irregolarità formale, superabile in sede di riesame, la mancanza del documento di identità o del tesserino del professionista che ha prodotto l’asseverazione.

Il Fatto

Una società agricola, quale datore di lavoro, e un cittadino straniero, quale lavoratore, impugnavano il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, già rilasciato e munito di visto d’ingresso. Il provvedimento era fondato sulla mancata presentazione degli interessati all’appuntamento fissato per la formalizzazione degli adempimenti connessi al primo ingresso, nonché sulla carenza del documento di identità del professionista che aveva prodotto l’asseverazione. I ricorrenti deducevano che la convocazione, inviata alla pec del patronato cui si erano affidati, non conteneva alcun elemento utile – né il nome del datore di lavoro, né quello del lavoratore, né il protocollo della pratica – per risalire alla specifica posizione, gestita tra numerose altre.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la propria ordinanza cautelare, con cui era già stato disposto il riavvio del procedimento per verificare i presupposti di una conclusione positiva, sul rilievo che la mancata comparizione non fosse ascrivibile ai richiedenti, stante l’impossibilità per il patronato di identificare la domanda cui la convocazione si riferiva.

Rileva il Collegio che l’Amministrazione ha omesso di ottemperare a tale statuizione, non effettuando il riesame. Il ricorso viene, pertanto, accolto sulla base delle medesime argomentazioni già esposte in sede cautelare: la mancata comparizione è dipesa dall’impossibilità, per il patronato, di associare la comunicazione dell’appuntamento a una pratica aperta, in ragione dell’assenza nella convocazione di qualsiasi riferimento al datore di lavoro, al lavoratore o al numero della pratica.

Quanto alla seconda motivazione del provvedimento, la mancanza del documento di identità o del tesserino del professionista che aveva prodotto l’asseverazione integra una mera irregolarità formale, che avrebbe potuto essere agevolmente superata nell’ambito del riesame cui l’Amministrazione era stata espressamente onerata.

Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza del potere-dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento avviato con l’istanza presentata dalle parti. Le spese di lite sono compensate per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *