Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 1838 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il termine assegnato per l’ottemperanza spontanea è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, su istanza della parte interessata, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, nominato nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Quando il commissario è dirigente della stessa amministrazione resistente, l’incarico si presume rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto a compenso.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale ordinario, riuniti i procedimenti, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il giudice del lavoro aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle somme maturate per gli anni scolastici rivendicati da ciascun ricorrente, oltre accessori di legge.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, i docenti hanno proposto ricorso in ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa per la messa in mora dell’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, risultante da attestazione agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Entrambi i requisiti sono stati ritenuti provati dalla documentazione versata in atti.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione. L’ordine è funzionale all’osservanza del dispositivo del titolo e non ammette dilazioni ulteriori rispetto al termine assegnato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvede, su sollecitazione della parte interessata, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso ogni emolumento in favore del commissario, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. La disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi in materia di equa riparazione, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti di merito. Poiché il nominato è dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non tollera impedimenti derivanti da disposizioni organizzative interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, sottoscritto digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC indicato nell’elenco apposito. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.
Nota della Redazione
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