Commissario straordinario e pubblico ufficiale ex art. 336 (Cass. pen. n. 34509/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario straordinario nominato nella procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi riveste la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 357 e 15 d.lgs. n. 270 del 1999, in relazione a tutte le decisioni attinenti al perseguimento delle finalità pubblicistiche della procedura (conservazione dell’impresa, mantenimento dei livelli occupazionali e degli insediamenti produttivi), mentre la successiva attività meramente attuativa può estrinsecarsi in rapporti regolati dalla disciplina privatistica. La condotta di violenza o minaccia finalizzata a costringere il commissario al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio – quale la revoca della risoluzione di un contratto – integra il reato di cui all’art. 336 cod. pen., anche quando l’atto da compiere abbia natura privatistica, se incide sulla sfera decisionale che precede l’esercizio del potere gestionale.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di una società appaltatrice, in occasione di una protesta sindacale, si recava presso gli uffici della Congregazione posta in amministrazione straordinaria, unitamente ad altri lavoratori, e colpiva al volto con una testata il commissario straordinario, minacciandolo di ulteriori gravi conseguenze, al fine di costringerlo a revocare la risoluzione del contratto di appalto tra l’ente e la società datrice di lavoro, decisione che avrebbe comportato licenziamenti. Il commissario, per effetto della violenza, inviava un fax di revoca alla società. La Corte di appello di Bari confermava la condanna per il reato di cui all’art. 336 cod. pen. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, contestando la qualifica di pubblico ufficiale in capo al commissario, la sussistenza del dolo specifico, l’esclusione della scriminante e dell’attenuante della provocazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha preliminarmente affrontato la questione della qualifica di pubblico ufficiale del commissario straordinario. Ha richiamato l’art. 15 del d.lgs. n. 270 del 1999, che espressamente attribuisce tale qualifica al commissario per l’esercizio delle sue funzioni. Pur riconoscendo che l’attività contrattuale, ivi compresa la risoluzione unilaterale del contratto ex art. 50 del medesimo decreto, ha natura privatistica (come affermato dalle Sezioni Unite civili in tema di giurisdizione), la Corte ha operato una distinzione tra la fase decisionale e la fase meramente attuativa. La condotta violenta del ricorrente non incideva sul mero rapporto contrattuale, ma sulla sfera decisionale che precede il compimento dell’atto, coinvolgendo le valutazioni di utilità rispetto al fine pubblicistico perseguito dal commissario (conservazione dell’impresa e mantenimento dei livelli occupazionali). Il commissario, nel decidere se mantenere o risolvere il contratto, agiva nell’ambito dei doveri funzionali inerenti alla propria carica, e la sua sfera decisionale era protetta dalla norma penale, a prescindere dalla natura privatistica dell’atto finale.
La Corte ha inoltre escluso il dolo specifico, rilevando che la condotta del ricorrente era proprio finalizzata a ottenere la revoca della risoluzione, atto che il commissario, una volta adottata la decisione, non avrebbe potuto revocare se non in violazione dei propri doveri d’ufficio, consistiti nel perseguire le finalità della procedura. Quanto alla scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen. e all’attenuante della provocazione, la Corte ha osservato che il commissario aveva esercitato un potere attribuitogli dalla legge; l’eventuale illegittimità della risoluzione non trasforma l’atto in un fatto ingiusto tale da integrare la provocazione, né rende arbitraria la condotta del pubblico ufficiale, essendo la risoluzione conforme ai doveri di gestione della procedura. La remissione della querela da parte della persona offesa è stata ritenuta irrilevante ai fini della pena, in assenza di prova di una effettiva riparazione del danno.
Implicazioni Pratiche
- Qualifica di pubblico ufficiale del commissario straordinario: il difensore, in sede di impugnazione, non può eccepire la mancanza della qualifica di pubblico ufficiale del commissario straordinario per gli atti di gestione contrattuale, quando la condotta violenta sia finalizzata a influenzare le scelte decisionali attinenti alle finalità pubblicistiche della procedura; la distinzione tra atto privatistico e attività decisionale pubblicistica deve essere valutata in concreto, ma la qualifica soggettiva permane per le decisioni strategiche.
- Dolo specifico e movente sindacale: la finalità di tutela del posto di lavoro non esclude il dolo specifico del reato di cui all’art. 336 cod. pen., se la condotta è diretta a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri (es. revocare una risoluzione già adottata); il difensore deve dimostrare che l’atto richiesto non era contrario ai doveri d’ufficio, ad esempio provando che la risoluzione era illegittima o che la revoca era doverosa, e non limitarsi a invocare il movente sociale.
- Esclusione della provocazione: l’esercizio di un potere legittimo da parte del pubblico ufficiale, anche se percepito come ingiusto dal soggetto agente, non integra il fatto ingiusto altrui necessario per la provocazione ex art. 62, n. 2, cod. pen.; per eccepire l’attenuante, il difensore deve allegare elementi concreti che dimostrino una condotta della vittima obiettivamente illecita o gravemente provocatoria, non la mera contrarietà agli interessi del lavoratore.
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