Configurabilità della detenzione della droga rinvenuta in appartamento attiguo con chiavi possedute dall’indagato (Cass. pen. Sez. IV n. 31881/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi generici e indeterminati che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata. Non integra il vizio di travisamento della prova la diversa ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente quando il giudice del riesame abbia fondato il proprio convincimento su di un verbale di sequestro che, letto nel suo complesso, descrive il rinvenimento della sostanza stupefacente in un appartamento attiguo a quello occupato dall’indagato, delle cui chiavi di accesso lo stesso disponeva.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i delitti di detenzione di armi clandestine, detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’indagato, già destinatario di un precedente provvedimento restrittivo e resosi irreperibile, veniva rintracciato all’interno di un’abitazione in possesso di tre pistole con contrassegni obliterati, munizioni, sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, oltre 72.000,00 euro in contanti e strumenti utili al travisamento.
Il G.i.p. riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di fuga e di reiterazione, in considerazione delle modalità dei fatti e dello stato di latitanza. Il Tribunale del riesame, nel confermare la misura, escludeva contraddizioni nel verbale di arresto circa la riferibilità all’indagato della cocaina, del peso complessivo di 518 grammi, rinvenuta in un appartamento attiguo a quello in cui lo stesso era nascosto e del quale possedeva le chiavi di accesso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il motivo proposto, incentrato sull’asserito travisamento della prova, riproponeva le medesime doglianze già esaminate e confutate dal Tribunale del riesame, senza introdurre alcun apprezzabile elemento di novità critica né confrontarsi con le argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata.
Quanto al merito della censura, la Corte ha osservato che dal verbale di perquisizione emerge chiaramente che la cocaina fu rinvenuta nell’appartamento attiguo a quello occupato dal ricercato, le cui chiavi di apertura erano presenti all’interno dell’immobile nella disponibilità dell’indagato. L’attestazione della necessaria rimozione di ostacoli fissi, quale la porta dell’appartamento posto al piano superiore, collocata alla fine del verbale, non consente di dedurre che la sostanza fosse ivi custodita.
La decisione richiama, sul punto, la giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile il ricorso privo della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’accertamento della disponibilità della droga, fondato sul possesso delle chiavi dell’immobile attiguo, appare coerente con il compendio probatorio e immune da vizi motivazionali.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nonché la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario.
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