Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tipizzati (Cass. civ. Sez. V n. 26184 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata, il difetto di interesse ad agire del contribuente integra un vizio processuale che attiene a un presupposto fondante del processo e va rilevato d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione. Il giudicato implicito non si forma sulle questioni pregiudiziali di rito non esplicitamente decise, quando tra esse e il merito sussista una mera presupposizione logico-giuridica: occorre una statuizione espressa e la sua mancata impugnazione. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, nel testo novellato dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 e dal d.lgs. n. 110/2024, delimita le ipotesi in cui l’invalida notificazione genera di per sé il bisogno immediato di tutela giurisdizionale, plasmando l’interesse ad agire e applicandosi ai processi pendenti. In difetto di tali condizioni l’azione non poteva essere proposta e va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente impugnava, mediante l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, numerose cartelle di pagamento, deducendone la nullità per difetto di notifica ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Il giudice di primo grado accoglieva in parte la domanda, dichiarando la nullità di alcune cartelle e rigettando l’impugnazione quanto alle altre.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello del contribuente e accoglieva quello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ritenendo rituale la notificazione eseguita a mezzo messo ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, con le formalità dell’irreperibilità assoluta. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi; l’amministrazione resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della sorte dell’azione proposta contro l’estratto di ruolo in assenza di impugnazione sul punto e di decisione esplicita del giudice di merito sull’interesse alla tutela. Viene ricostruito il quadro normativo: l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 ha inserito nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, poi riscritto dall’art. 12 d.lgs. n. 110/2024, individuando le ipotesi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé bisogno immediato di tutela.

Sul piano processuale, la Corte richiama il principio della Cass. Sez. Un. n. 26283/2022: la disposizione seleziona specifici casi di azione diretta, plasma l’interesse ad agire e si applica ai processi pendenti, con l’onere per il contribuente di dimostrare il pregiudizio, in grado di legittimità mediante documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza.

Segue la questione del giudicato implicito. Il Collegio aderisce all’indirizzo secondo cui il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle relative questioni solo se espresso, e non quando si formi tra questioni di merito e questioni pregiudiziali, rispetto alle quali operi una mera presupposizione logica (Cass. Sez. Un. n. 7925/2019). Viene richiamata anche la più recente Cass. Sez. Un. n. 24172/2025, che correla la rilevabilità ultra-grado del vizio processuale alla sua idoneità a ledere interessi superindividuali riconducibili all’ordine pubblico processuale, con conseguente esclusione delle questioni fondanti dall’area del giudicato implicito.

Su questa base la Corte rileva che il difetto di interesse ad agire è questione a rilievo officioso e non è coperto da alcun giudicato, non avendo il giudice di merito accertato espressamente l’interesse e non avendolo il contribuente nemmeno allegato. Nel caso concreto non emerge alcuna delle ipotesi tipizzate dalle novelle del 2021 e del 2024, né risultano iniziative dell’Ufficio volte alla riscossione; il bisogno di tutela immediata non è quindi configurabile.

La sentenza impugnata è pertanto cassata senza rinvio, con dichiarazione di inammissibilità dell’azione impugnatoria esperita con il ricorso introduttivo, perché la causa non poteva essere proposta, restando assorbiti i motivi principale e incidentale. Le spese dei gradi di merito sono compensate integralmente; resta fermo l’obbligo del contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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