Estensione degli effetti favorevoli del giudicato al coobbligato solidale (Cass. civ. Sez. V n. 2783 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di solidarietà tributaria, qual è quella sussistente ai fini dell’imposta di registro ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio può opporre al creditore, ai sensi del secondo comma dell’art. 1306 cod. civ., la sentenza favorevole emessa nei confronti di altro condebitore, salvo che essa sia fondata su ragioni personali di quest’ultimo. Il limite non opera quando il giudicato favorevole abbia ad oggetto un elemento oggettivo e comune a tutti i coobbligati, come l’insussistenza dei fatti costitutivi della pretesa impositiva. La regola di estensione soggettiva del giudicato trova ulteriore fondamento nell’unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo. Essa è invece inoperante quando, nei confronti del medesimo coobbligato rimasto estraneo, si sia formato un giudicato di segno diverso.
Il Fatto
Due società contribuenti impugnano un avviso di liquidazione per imposta di registro applicata a un contratto di affitto di ramo d’azienda. L’amministrazione finanziaria aveva ritenuto applicabili le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati ex art. 35, comma 10-quater, d.l. n. 223/2006, perché il valore normale degli immobili superava il 50% del valore complessivo dell’azienda.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione, escludendo l’estensione del giudicato esterno formatosi in favore del notaio rogante la medesima cessione, per la diversità dei soggetti coinvolti. Le contribuenti ricorrono in Cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare il quarto motivo, ritenuto assorbente in forza dell’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. Le ricorrenti intendono giovarsi degli effetti riflessi del giudicato favorevole ottenuto dal notaio, allegando la fattispecie dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità in materia di solidarietà tributaria, confermando il principio generale del primo comma dell’art. 1306 cod. civ.: la sentenza non fa stato nei confronti dei debitori in solido che non abbiano partecipato al giudizio. Opera tuttavia il limite del secondo comma: il condebitore estraneo può opporre al creditore la sentenza a lui favorevole, purché non sia fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa.
Questa regola di estensione soggettiva del giudicato trova in materia tributaria un argomento ulteriore nell’intrinseca unitarietà della funzione amministrativa di accertamento impositivo. Essa è inoperante solo quando, nei confronti dello stesso coobbligato rimasto estraneo, si sia formato un giudicato di segno diverso: in tal caso l’estensione ultra partes trova ostacolo nella preclusione maturata con la definitività della sua specifica posizione.
Nel caso concreto, il giudicato invocato ha accertato l’infondatezza della pretesa impositiva per ragioni attinenti all’elemento oggettivo comune a tutti i coobbligati, costituito dall’avere l’Agenzia omesso di dimostrare i fatti costitutivi del credito e dall’aver erroneamente presunto che il valore dell’immobile, di proprietà di terzi, rilevasse ai fini della tassazione dell’affitto di ramo d’azienda. Si tratta del medesimo profilo dedotto nell’opposizione all’atto impositivo notificato alle società contribuenti.
Non vi è dunque ostacolo all’estensione in loro favore, quali soggetti coobbligati in solido, degli effetti del giudicato. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., accogliendo il ricorso introduttivo delle contribuenti. Le spese di legittimità seguono la soccombenza, mentre le peculiarità processuali della vicenda giustificano la compensazione delle spese di merito.
Nota della Redazione
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