Composizione della commissione di concorso e deroga ai principi inderogabili (TAR Emilia-Romagna n. 343 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, consentita per la Scuola per l’Europa di Parma dall’art. 1, comma 8, legge n. 115/2009 e riprodotta nell’art. 2, comma 2, del regolamento interno, non si estende ai principi fondamentali della materia. Tra questi rientra il disposto dell’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, che impone la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso. L’omessa presenza, nella commissione, di un componente con titolo di studio e competenza professionale specifici nella disciplina oggetto della selezione rende illegittima la composizione dell’organo e travolge gli atti consequenziali, con annullamento della procedura. Il vizio di composizione non integra però un’accertata spettanza del bene della vita: la pretesa risarcitoria resta esclusa finché l’amministrazione conservi spazi di discrezionalità nel riesercizio del potere.
Il Fatto
Un candidato, in possesso di laurea magistrale in ingegneria informatica, di abilitazione all’insegnamento per la classe A041 e di certificazione linguistica, ha partecipato alla selezione indetta dalla Scuola per l’Europa di Parma per un incarico annuale di insegnamento di Informatica in lingua inglese per l’anno scolastico 2025/2026. Dopo il colloquio del 14 ottobre 2025, con provvedimento del 17 ottobre 2025 la dirigente gli ha comunicato il mancato superamento, motivandolo con l’insufficienza delle competenze linguistiche rispetto al livello dichiarato e con la non chiarezza delle metodologie esposte.
Il candidato ha chiesto l’accesso agli atti, ottenuto solo parzialmente, e poi l’autotutela, esaminata negativamente con nota del 10 dicembre 2025. Ha quindi impugnato la graduatoria e gli atti connessi davanti al TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento. L’eccezione di competenza dell’Avvocatura dello Stato ha portato, con ordinanza presidenziale n. 12 del 2026, alla trasmissione del fascicolo alla Sezione staccata di Parma. Il ricorrente è stato poi dichiarato non idoneo, con contestuale assegnazione dell’incarico ad altro candidato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, incentrata sulla mancata impugnazione del regolamento interno della Scuola. L’art. 2 del regolamento consente prove selettive “anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali”. Secondo il Tribunale l’impugnazione della norma regolamentare non è necessaria, poiché è praticabile un’interpretazione conforme all’art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.
La Corte ricostruisce le lettere a), b), c) ed e) dell’art. 35 come principi regolatori delle procedure di reclutamento, diretta espressione dei principi costituzionali di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.). La lett. e), in particolare, prescrive che le commissioni siano composte esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari, docenti ed estranei all’amministrazione.
Di qui la qualificazione della “deroga” di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento e all’art. 1, comma 8, legge n. 115/2009: essa riguarda le disposizioni vigenti in materia di concorsi pubblici, ma non può toccare i principi fondamentali della materia, che non ammettono deroghe. Il Tribunale richiama sul punto una propria precedente pronuncia in tema di procedure selettive della Scuola per l’Europa di Parma.
Sul concetto di “esperto”, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui esso implica il possesso di un titolo di studio corrispondente alle materie oggetto delle prove e di un’attività professionale che dimostri la competenza specifica dell’esaminatore. Nel caso di specie, la commissione era priva di soggetti con comprovata preparazione nella disciplina ICT – Informatica, oggetto della selezione.
Il Tribunale dichiara perciò viziata la procedura per illegittima composizione della Commissione e ne dispone l’annullamento. L’accoglimento del primo motivo assorbe, per ragioni di ordine logico e di espressa graduazione dei motivi, le ulteriori censure. Quanto alla domanda risarcitoria, essa è respinta: il vizio accertato non implica alcuna valutazione sulla spettanza del bene della vita, residuando significativi spazi di discrezionalità dell’amministrazione nel rinnovare la procedura. Restano salve le determinazioni dell’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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