Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nella ottemperanza per la Carta del Docente (TAR Abruzzo n. 475 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Ciò non esclude l’esame del merito della pretesa ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso è dimostrata dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da ottemperare da parte dell’amministrazione debitrice. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. e la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente delle istituzioni scolastiche, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro annualità, per un totale di euro 2.000,00.
Non avendo ricevuto esecuzione spontanea, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, costituendosi in giudizio il Ministero resistente. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta esecuzione della sentenza, intervenuta nel gennaio 2026, invocando la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione del Collegio
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha, tuttavia, ritenuto necessario esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale. La fondatezza del ricorso risulta dimostrata, in modo inequivoco, dalla stessa sopravvenuta ed esatta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione debitrice.
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’esecuzione della sentenza, ossia il passaggio in giudicato della stessa, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per effetto del perfezionamento della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
La condanna del Ministero alle spese di lite è stata, pertanto, disposta in ragione della fondatezza della pretesa, liquidata in misura tenuta in considerazione del valore della controversia, della natura seriale della causa e della sopravvenuta esecuzione del giudicato.
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Nota della Redazione
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