Oscuramento dell’offerta tecnica illegittimo se non provato il segreto industriale (TAR Emilia-Romagna n. 424 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’oscuramento di parti dell’offerta tecnica, disciplinato dagli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, costituisce una deroga eccezionale al principio generale di trasparenza delle offerte di gara e va interpretato secondo criteri rigorosi e restrittivi. La sottrazione all’accesso presuppone che l’offerente alleghi e comprovi in modo puntuale la sussistenza di segreti tecnici o commerciali, individuando le singole informazioni, la loro funzione e il vantaggio competitivo compromesso dalla divulgazione. Non basta invocare un generico rischio di divulgazione del know-how aziendale. Le richieste che si estendono in modo indifferenziato a intere porzioni dell’offerta sono incompatibili con il principio di proporzionalità. In presenza di accesso difensivo, il diritto di difesa del concorrente non aggiudicatario prevale sul limite di riservatezza privo di oggettivi elementi di segretezza.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale, in proprio e quale capogruppo mandataria di un costituendo R.T.I., partecipava a una gara per l’affidamento di servizi educativi all’infanzia bandita dalla Centrale Unica di Committenza di due Comuni. L’aggiudicazione andava a un’altra cooperativa, che in sede di gara aveva chiesto l’oscuramento di ampie parti della propria offerta tecnica per motivi di riservatezza. La stazione appaltante accoglieva la richiesta e respingeva le istanze di accesso integrale presentate dalla ricorrente.

La concorrente non aggiudicataria impugnava i dinieghi di accesso con ricorso autonomo, deducendo l’insussistenza di segreti tecnici, industriali o commerciali e la necessità della documentazione per difendersi in giudizio, in particolare per contestare la ritenuta anomalia dell’offerta quanto al costo della manodopera. L’aggiudicataria e l’amministrazione eccepivano l’inammissibilità del ricorso, avendo la stessa ricorrente chiesto e ottenuto l’oscuramento della propria offerta con modalità analoghe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione in rito. L’art. 36, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 attribuisce alla stazione appaltante una funzione di mediazione e filtro sulle dichiarazioni di oscuramento dei partecipanti: le contestazioni colpiscono la decisione amministrativa di diniego, non la dichiarazione del concorrente. Avere a propria volta richiesto l’oscuramento non priva la ricorrente del diritto di contestare le scelte opposte dall’amministrazione sull’offerta dell’aggiudicataria.

Nel merito il ricorso è accolto. La conoscenza degli elementi essenziali dell’offerta tecnica è presupposto dell’azione impugnatoria e della verifica dell’anomalia, poiché consente al non aggiudicatario di percepire i contorni e le componenti della proposta valutata dalla Commissione. Il diritto di difesa implica la piena conoscenza di tutti gli elementi non caratterizzati da oggettivi profili di segretezza.

La disciplina richiamata tutela la trasparenza come regola e l’oscuramento come eccezione riferita ad ambiti ristretti. L’art. 35 del Codice non si limita a riconoscere un’esigenza di riservatezza, ma impone un onere di allegazione e dimostrazione, specificato dall’art. 98 c.p.i., che qualifica come segreti commerciali le informazioni segrete, dotate di valore economico proprio e sottoposte a misure adeguate a mantenerle tali. Non è sufficiente invocare un generico rischio di divulgazione del know-how: occorre individuare le informazioni, illustrarne la funzione e chiarire il vantaggio competitivo compromesso.

Il Collegio richiama Cons. Stato n. 2150 del 16.03.2026, che ha distinto i due livelli dell’impugnazione dell’oscuramento e dell’accesso difensivo di cui all’art. 35, comma 5, evitando di anticipare alla prima fase l’onere probatorio più gravoso previsto per la seconda. Le richieste che si estendono in modo indifferenziato a intere parti dell’offerta contrastano con il principio di proporzionalità.

Nel caso concreto risultano oscurati profili essenziali, dagli obiettivi educativi alle tabelle organico, dalla progettazione per i bambini con disabilità alle proposte laboratoriali: l’offerta è stata tecnicamente amputata fino a divenire sostanzialmente inintelligibile. Tali informazioni non esprimono un patrimonio di conoscenze idoneo a determinare un vantaggio competitivo. Il Collegio accerta quindi il diritto di accesso, annulla i dinieghi e ordina l’esibizione integrale dell’offerta entro dieci giorni, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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