Difetto di competenza della Commissione di vigilanza per locali sotto 200 persone (TAR Sicilia n. 1155 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i locali e gli impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il secondo comma dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940, nel testo risultante dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 222/2016, prevede che il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione comunale di vigilanza siano sostituiti da una relazione tecnica asseverata di un professionista abilitato. Ne consegue che la Commissione è priva di qualsiasi potere valutativo e il verbale con cui essa esprima un parere negativo è affetto da carenza assoluta di potere ed è nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. La nullità dell’atto presupposto si riverbera sui successivi provvedimenti di diniego del Questore e di rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto, che su di esso si fondino.

Il Fatto

Una società titolare di un locale da intrattenimento sito nel Comune di Lipari, con capienza massima inferiore a 200 persone, presentava istanza per il rilascio della licenza per trattenimenti musicali e danzanti. La Commissione comunale di vigilanza esprimeva parere negativo con verbale n. 5 del 25.07.2025. Su tale presupposto il Questore rigettava l’istanza con decreto del 26.08.2025 e il Prefetto respingeva il ricorso gerarchico con decreto del 10.10.2025.

La società impugnava i tre atti davanti al TAR Sicilia, deducendo quattro motivi e chiedendo altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 30 c.p.a. Si costituivano le Amministrazioni statali intimate; il Comune e la Commissione non si costituivano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla carenza di potere in astratto della Commissione. Il provvedimento impugnato si fonda su circolari ministeriali del 2005 e del 2014, ormai superate dalla novellazione dell’art. 141 del R.D. n. 635/1940 ad opera del D.Lgs. n. 222/2016. Il secondo comma di quella norma stabilisce che per i locali fino a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti dalla relazione tecnica asseverata.

Il TAR respinge l’argomento difensivo della mancata applicabilità della riforma in Sicilia. La L.R. n. 16/2016 potrebbe rilevare solo per la semplificazione in materia edilizia, ex art. 3; gli interventi sul regolamento TULPS discendono invece dall’art. 4, in materia di pubblica sicurezza, dove sussiste competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Nemmeno la mancata attuazione della legge n. 112/2013 in Regione incide sull’applicabilità dell’art. 141.

Ne deriva che la Commissione ha agito in assoluta carenza di potere, producendo un atto non semplicemente annullabile ma nullo ex art. 21-septies della legge n. 241/1990. Il vizio si riverbera sui provvedimenti di diniego e di rigetto del ricorso gerarchico, che traggono fondamento dal verbale nullo.

Il secondo motivo resta assorbito. Il terzo è infondato: il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, le osservazioni della società e il dialogo con il legale escludono la violazione del contraddittorio; quanto all’art. 141-bis, comma 9, del regolamento TULPS, nessun accesso della Commissione risulta esservi stato. Il quarto motivo è infondato per difetto di prova sulle pratiche asseritamente analoghe.

La domanda risarcitoria è integralmente rigettata. Il lucro cessante è calcolato sui soli ricavi medi, senza dedurre i costi, e la perizia è inidonea. Il danno emergente manca dei titoli giustificativi, in particolare per le spese di manutenzione; quanto al canone di locazione, il contratto prevedeva il recesso in caso di diniego delle autorizzazioni, onde il danno era evitabile ex art. 31, comma 3, c.p.a. Il danno all’immagine non è provato e non può essere liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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