L’autorizzazione unica non sana l’inidoneità dell’area per impianti FER (TAR Emilia-Romagna n. 421 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impianti fotovoltaici a terra, l’autorizzazione unica di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024, che cumula i titoli abilitativi e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici, non può derogare alle disposizioni legislative che individuano tassativamente le superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Ne consegue che l’area in cui siano decadute le previsioni urbanistiche di espansione del PSC, qualificata come “area bianca” equipollente alle aree agricole, non può essere considerata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2), del d.lgs. n. 199/2021, né la sua inidoneità può essere sanata tramite la variante urbanistica eventualmente disposta con l’autorizzazione unica. L’archiviazione dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA è atto legittimo quando il progetto risulti ab origine non realizzabile per inidoneità dell’area, e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non è dovuto per i provvedimenti di carattere vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato alla Regione istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un parco fotovoltaico in un’area classificata dal PSC come ambito produttivo ecologicamente attrezzato. L’Amministrazione regionale, recependo il parere di ARPAE, ha disposto l’archiviazione dell’istanza, rilevando che le previsioni urbanistiche di espansione erano decadute per mancata approvazione dei piani attuativi e che l’area, ormai “bianca”, era da considerare equipollente alle aree agricole ai soli fini della localizzazione di impianti FER, con conseguente inammissibilità dell’impianto a terra.
Il provvedimento è stato impugnato dalla società, che ha dedotto l’incompetenza della Regione, l’illegittimità dell’archiviazione per erronea applicazione della disciplina sulle aree idonee e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il Comune di Reggio Emilia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accolto l’eccezione del Comune di Reggio Emilia, estromettendolo dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di impugnativa avverso provvedimenti esclusivamente regionali.
Nel merito, ha ritenuto la competenza regionale correttamente esercitata: la Regione, in sede di verifica di assoggettabilità, ha valutato la non assentibilità del progetto per l’inidoneità dell’area, come rilevato da ARPAE, e ha disposto l’archiviazione in quanto la verifica VIA sarebbe stata ingiustificata per un progetto ab origine non realizzabile.
Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il Tribunale ha escluso l’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi, trattandosi di provvedimento a carattere vincolato in ragione della oggettiva inidoneità dell’area, con conseguente applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. La mancata comunicazione non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Sul tema centrale, la sentenza richiama l’art. 4, comma 7, della l.r. Emilia-Romagna n. 24/2017, che, dopo la scadenza del termine per l’avvio del PUG, consente solo gli interventi diretti con titolo abilitativo edilizio e gli interventi sul territorio urbanizzato. La decadenza delle previsioni del PSC sull’ambito AP5 determina la qualificazione dell’area come “bianca”, equipollente alle aree agricole ai soli fini della localizzazione degli impianti FER.
L’area non rientra, quindi, tra quelle idonee di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2), d.lgs. n. 199/2021, che richiede aree agricole entro 500 metri da impianti industriali esistenti. Il Tribunale esclude che la variante urbanistica disposta con l’autorizzazione unica ex art. 9 d.lgs. n. 190/2024 possa rendere idonea un’area non qualificata come tale dalla legge, configurandosi altrimenti una interpretatio abrogans delle disposizioni legislative che individuano tassativamente le aree idonee.
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Nota della Redazione
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