Committente responsabile per infortunio anche senza ingerenza nell’appalto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11918 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il datore di lavoro committente che affidi lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice nell’ambito della propria azienda o dell’intero ciclo produttivo della medesima, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, è tenuto all’adempimento degli specifici obblighi di sicurezza imposti dall’art. 26 d.lgs. n. 81/2008. In caso di loro inadempimento può essere ritenuto responsabile dell’infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell’impresa appaltatrice anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull’attività di quest’ultima. La clausola che esonera dalla sola responsabilità solidale del comma 4 per i rischi specifici propri dell’attività appaltata non esclude l’operatività degli obblighi di cooperazione, coordinamento e informazione dei commi 1, 2 e 3. È affetta da motivazione apparente, e quindi nulla, la sentenza che riduca il danno patrimoniale in difformità dagli esiti della CTU senza spiegare le ragioni dell’abbandono delle conclusioni dell’ausiliario.

Il Fatto

Un lavoratore, impiegato come trasportatore alle dipendenze di una ditta, subiva un grave infortunio per il rovesciamento di un container che doveva essere caricato sul proprio automezzo. L’operazione avveniva presso il piazzale di un deposito della società committente, che aveva appaltato il servizio di trasporto alla ditta datrice di lavoro del ricorrente e la logistica del piazzale a una cooperativa.

Il Tribunale adito accoglieva le domande del lavoratore, riconoscendo la responsabilità esclusiva del datore di lavoro appaltatore, con un concorso di colpa dell’infortunato nella misura del 20%, ed escludendo quella della committente, della sua compagnia assicuratrice e dell’INAIL. La Corte d’Appello, in parziale riforma, dichiarava il lavoratore esente da concorso di colpa e condannava il datore di lavoro, in solido con il fallimento della cooperativa, al risarcimento dei danni. Il lavoratore ricorreva per cassazione, dolendosi tra l’altro dell’esclusione della responsabilità della committente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione del regime di responsabilità del committente per gli infortuni dei dipendenti di imprese appaltatrici. L’originaria impostazione — fondata sull’art. 2087 c.c. esteso al committente e condizionata alla sua ingerenza o alla culpa in eligendo — è stata superata dall’intervento del legislatore. L’art. 26 d.lgs. n. 81/2008 impone al committente un corredo di obblighi specifici, in attuazione della direttiva 89/391/CEE.

Il Collegio richiama la giurisprudenza più recente, che ha ritenuto non più eccezionale la responsabilità del committente, configurandola come normalmente implicata nell’esecuzione di un’attività produttiva attraverso contratti di appalto. Non basta, quindi, ad escluderla la circostanza che il committente non si sia ingerito nell’attività appaltata.

Nel caso concreto, l’affidamento del servizio di trasporto e della movimentazione dei container a imprese diverse, presso il medesimo piazzale, realizzava una compresenza organizzata di lavoratori di più imprese in uno stesso luogo di lavoro. La Corte territoriale, invece, aveva escluso ogni responsabilità della committente limitandosi ad accertare il difetto di ingerenza, senza verificare l’adempimento degli obblighi dei primi tre commi dell’art. 26. La clausola contrattuale che attribuiva alla cooperativa l’organizzazione della logistica non valeva a esonerare il committente dagli obblighi inderogabili di cooperazione, coordinamento e informazione.

La sentenza è quindi cassata sul punto, con rinvio al giudice di merito perché accerti l’eventuale inadempimento e la sua incidenza causale sull’evento. Fondato è anche il motivo sulla quantificazione del danno: la Corte d’Appello, riducendo il danno patrimoniale in difformità dagli esiti della CTU senza confutarne le conclusioni, ha reso una motivazione apparente, vizio che integra un error in procedendo e comporta la nullità della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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