Il contributo di solidarietà delle Casse private è prelievo riservato al legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17415 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su una prestazione già determinata in base ai criteri applicabili. Tale prelievo, pur denominato contributo di solidarietà, è incompatibile con il principio del pro rata e si inquadra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Ne consegue che non è dovuto il contributo di solidarietà di cui all’art. 1, comma 763, legge n. 296/2006, né quello dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, in assenza dei presupposti di legge. Per la restituzione delle somme indebitamente trattenute non è necessaria la previa domanda amministrativa, trattandosi di azione patrimoniale recuperatoria, ed il diritto si prescrive nel termine ordinario decennale, non ricorrendo i presupposti della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza aveva rigettato la domanda del pensionato volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del contributo di solidarietà applicato dalla Cassa nazionale di previdenza dei dottori commercialisti in detrazione sulle rate della pensione e la restituzione delle somme trattenute. La Corte d’Appello di Milano, riformando la decisione, accoglieva le domande, dichiarando l’illegittimità del contributo e la prescrizione decennale del diritto alla restituzione. Avverso tale sentenza la Cassa proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dal controricorrente.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente eccepiva l’improponibilità della domanda per omesso esperimento del propedeutico procedimento amministrativo ex art. 7 legge n. 533/1973. Il motivo è stato giudicato infondato: la controversia non riguarda una prestazione autonoma rispetto al trattamento pensionistico, ma la richiesta di restituzione di somme indebitamente trattenute, configurandosi come azione patrimoniale recuperatoria. Inoltre, la questione di procedibilità era sottratta alla disponibilità delle parti e doveva essere rilevata dal giudice solo nella prima udienza di discussione, ex art. 443 cod. proc. civ., con la conseguente preclusione della sua riproposizione nei successivi gradi di giudizio.
Il secondo e quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, riguardavano la legittimità del contributo di solidarietà. La Suprema Corte ha ribadito il principio consolidato per cui gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre una trattenuta su trattamenti pensionistici già determinati, poiché il prelievo si configura come prestazione patrimoniale ex art. 23 Cost., riservata al legislatore. La giurisprudenza citata, incluse le pronunce su profili di illegittimità costituzionale, esclude che un simile contributo possa essere introdotto in via regolamentare, essendo necessaria una previsione di legge che ne garantisca la copertura finanziaria.
Quanto al contributo dell’1% per gli anni 2012-2013, ex art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, la Corte ha chiarito che la norma ne condiziona l’applicazione alla mancata adozione di misure di riequilibrio entro il 30 settembre 2012 ovvero al parere negativo dei Ministeri vigilanti. Non è configurabile una situazione di inattività dell’ente quando questi ha adottato interventi, poi dichiarati illegittimi ex post, come nel caso di specie, avendo la Cassa adottato una riforma strutturale con il passaggio al sistema contributivo.
Infine, il terzo motivo sulla prescrizione quinquennale è stato rigettato. L’azione di restituzione dei ratei trattenuti è soggetta alla prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili. Il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato periodicamente non ha carattere periodico, e la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. presuppone la liquidità del credito, intesa come effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione. Il diritto di credito si prescrive in dieci anni, decorrendo a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., versata in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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