Inammissibile il ricorso in cassazione per violazione del principio di autosufficienza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8495 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, nel denunciare la violazione di regolamenti aziendali, non ne depositi il testo integrale, non essendo sufficiente una loro citazione sintetica a pena di inammissibilità. L’interpretazione di tali atti, soggetti al regime dell’art. 1324 c.c., è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica. È inammissibile, altresì, il motivo che non indichi la sede processuale in cui le tesi disattese sono state dedotte, impedendo alla Corte di valutare la corretta applicazione del principio di non contestazione. La ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto della vicinanza e disponibilità dei mezzi di prova, in base all’art. 24 Cost. Qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, l’omessa impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) Salerno avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva rigettato l’opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni suoi dipendenti. I lavoratori avevano chiesto il pagamento dei compensi per le prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria nel 2013.
La Corte territoriale, richiamati i regolamenti aziendali e la contrattazione collettiva, ha ritenuto il diritto dei lavoratori provato dalla documentazione prodotta, in particolare dal rendiconto depositato, non contestato in modo specifico dalla ASL. Avverso tale decisione, l’ASL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, la ricorrente ha denunciato la violazione dei regolamenti aziendali senza averli specificamente indicati tra gli allegati al ricorso, contravvenendo all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La citazione sintetica è insufficiente data la complessità dei profili regolati (sistemi di rilevazione, tariffe, criteri di distribuzione), la cui interpretazione è strettamente collegata alla loro integrale esposizione.
La Corte ha altresì rilevato che l’ASL non ha indicato le regole ermeneutiche violate dalla Corte territoriale, atteso che l’interpretazione di un regolamento, soggetto al regime dell’art. 1324 c.c., è sindacabile in legittimità solo per violazione dei canoni legali di interpretazione, non già per la mera scelta di una tra più interpretazioni possibili. La ricorrente ha inoltre omesso di indicare la sede processuale delle proprie contestazioni sul rendiconto, necessaria per valutare l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Nel merito, la censura sulla mancata prova del diritto non ha considerato la statuizione della Corte territoriale che, richiamando il criterio di vicinanza e disponibilità dei mezzi di prova, ha ritenuto la ASL nella migliore condizione per dimostrare l’insussistenza dei presupposti del credito. Tale statuizione, costituendo una ratio decidendi autonoma non impugnata, rende comunque inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
Infine, la Corte ha chiarito che la censura, sotto l’apparente vizio di violazione di legge, mira ad una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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