Il disconoscimento generico delle relate di notifica non impone l’esibizione degli originali (Cass. civ. Sez. 5 n. 6734 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, la produzione in giudizio da parte dell’agente della riscossione di una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella non obbliga il giudice a ordinarne l’esibizione in originale a fronte di un disconoscimento generico della conformità all’originale. Il contribuente che intenda avvalersi della disciplina di cui all’art. 2719 cod. civ. ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente un mero e generico disconoscimento. La deduzione dell’omessa pronuncia su un motivo di appello integra un error in procedendo che legittima il giudice di legittimità all’esame diretto degli atti del giudizio di merito, ma il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificità del ricorso per cassazione, dovendo riportare nei loro esatti termini i passi dell’atto di appello con cui le censure sono state formulate. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è denunciabile in caso di doppia conforme e non può riguardare questioni, argomentazioni od omissioni valutative di elementi istruttori.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, limitatamente ai crediti di natura tributaria, eccependo l’omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973. La CTP rigettava il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni, in quanto l’agente della riscossione aveva prodotto la copia delle relate di notifica. Il successivo appello veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa.
Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con i primi tre motivi, la violazione delle norme sul disconoscimento delle copie fotostatiche e sulla richiesta di esibizione degli originali delle cartelle di pagamento, nonché la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sul punto. Con il quarto motivo lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, dichiarandoli inammissibili e, comunque, infondati. L’inammissibilità è stata ravvisata nel difetto di specificità dei motivi: il ricorrente non aveva precisato se il mancato esame del disconoscimento e dell’istanza di esibizione degli originali avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello avverso la sentenza della CTP che aveva già disatteso tali doglianze. Pur essendo l’omessa pronuncia un error in procedendo che consente al giudice di legittimità il diretto esame degli atti processuali, la censura deve comunque essere formulata nel rispetto delle norme di contenuto-forma del ricorso, dovendo il ricorrente riportare nel ricorso per cassazione, nei loro esatti termini e non genericamente, i passi dell’atto di appello con cui le censure sono state formulate.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità. Nella specie, il disconoscimento operato con la memoria del 06/07/2018 era del tutto generico, non essendo state indicate le ragioni dell’asserita difformità, con la conseguenza che il giudice del merito non era tenuto a ordinarne l’esibizione ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non è denunciabile in caso di doppia conforme, qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto, incombendo al ricorrente l’onere di allegare che le due decisioni si fondino su ragioni diverse. Inoltre, la censura non indicava il fatto storico decisivo, ma si incentrava sull’omessa valutazione dell’istanza di esibizione, sebbene il paradigma del n. 5 non possa ricomprendere questioni, argomentazioni od omissioni valutative di elementi istruttori. In ogni caso, la CTR aveva espressamente esaminato l’istanza, escludendo la fondatezza delle eccezioni.
Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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