Compartecipazione socio-sanitaria non può prescindere dall’ISEE (TAR Toscana n. 425 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie, l’ISEE disciplinato dal d.p.c.m. n. 159/2013 costituisce lo strumento indefettibile per determinare la misura del concorso a carico dell’assistito. È illegittimo il regolamento che, alla quota utente calcolata secondo l’ISEE, sommi una quota fissa giornaliera dovuta per il solo fatto che la persona assistita percepisca una delle indennità indicate nell’allegato 3 al citato d.p.c.m., ivi compresa l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/1980. La previsione, svincolata dal parametro economico, riattribuisce rilievo selettivo a emolumenti di natura indennitaria che il legislatore, con l’art. 2 sexies del d.l. n. 42/2016, ha reso neutri ai fini dell’ISEE, e viola il livello essenziale delle prestazioni che deve trovare uniforme applicazione sul territorio nazionale.

Il Fatto

La ricorrente, in qualità di amministratrice di sostegno di una persona ultrasessantacinquenne con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ha impugnato gli atti con cui il consorzio socio-sanitario ha calcolato e richiesto, dal primo marzo 2025, una quota giornaliera di compartecipazione di € 13,00 per la frequentazione di un centro diurno.

Il calcolo era stato effettuato tenendo conto non solo dell’ISEE dell’assistito, ma anche dell’indennità di accompagnamento percepita. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 del d.p.c.m. n. 159/2013 e 2 sexies del d.l. n. 42/2016, nonché la lesione della riserva di legge in materia di livelli essenziali delle prestazioni. Si sono costituiti l’azienda sanitaria e il consorzio, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni in rito. Quanto al difetto di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria, essa è parte del consorzio socio-sanitario e comunque coinvolta nell’esercizio delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 40/2005, con la conseguenza che la notifica opera come mera denuntiatio litis. È infondata anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, risultando l’amministratrice autorizzata dal giudice tutelare prima della notifica del ricorso.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ISEE individua sia i destinatari della prestazione assistenziale sia la misura della compartecipazione alla spesa. Ha poi ricordato che il Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 838, 841 e 842 del 2016, ha dichiarato illegittimo il regolamento nella parte in cui computava voci di natura indennitaria o compensativa, e che il legislatore, con l’art. 2 sexies del d.l. n. 42/2016, ha escluso dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali percepiti in ragione della condizione di disabilità.

La disposizione regolamentare impugnata prevede che, in caso di titolarità di indennità derivanti da una delle condizioni della colonna “Non autosufficienza” dell’allegato 3 al d.p.c.m. n. 159/2013, alla quota utente si sommi un importo giornaliero fissato dall’art. 11, comma 2 del regolamento e quantificato in € 13,00 dal disciplinare attuativo.

Tale previsione, totalmente svincolata dal parametro dell’ISEE, assegna un improprio e discriminante rilievo selettivo a emolumenti che avrebbero dovuto essere considerati neutri, tanto ai fini dell’ISEE quanto nella definizione della capacità contributiva degli utenti, secondo il principio espresso dal Cons. Stato n. 6708/2018. Non rileva il richiamo analogico all’art. 1, comma 3, legge n. 18/1980 sull’indennità di accompagnamento ai ricoverati gratuitamente in istituto, né le generiche esigenze di equilibrio di bilancio. La clausola dell’art. 2 del d.p.c.m. n. 159/2013 che consente criteri ulteriori di selezione resta comunque subordinata alla salvezza della valutazione economica complessiva tramite ISEE.

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti di calcolo e, in parte qua, del regolamento e del disciplinare, nella parte in cui impongono la quota di € 13,00. Le spese sono state poste a carico del consorzio e compensate nei confronti dell’azienda sanitaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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