Obbligo di soccorso istruttorio in caso di titolo di concorso ambiguo (TAR Lazio n. 13776 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice deve essere preceduta da un’attività istruttoria adeguata, che include il dovere di acquisire dall’interessato gli elementi necessari a qualificare correttamente il titolo dichiarato. Quando la certificazione prodotta dal candidato non consente di evincere con chiarezza la natura del titolo, l’Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, richiedendo la documentazione integrativa, prima di procedere a una valutazione che risulti sfavorevole o comunque non satisfattiva delle pretese del partecipante. La violazione di tale obbligo determina l’illegittimità degli atti di valutazione e della conseguente graduatoria, con annullamento parziale dei provvedimenti impugnati.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, indetto con decreto ministeriale n. 499/2020, per la classe di concorso AB25. Nella domanda di partecipazione, la ricorrente dichiarava di aver conseguito il diploma di pianoforte presso un conservatorio, qualificandolo erroneamente come titolo di primo livello. Solo dopo l’espletamento delle prove orali, la candidata rappresentava formalmente all’Amministrazione l’errore commesso, precisando che il diploma doveva essere qualificato come titolo di secondo livello, ai sensi del decreto ministeriale n. 331/2019, con conseguente attribuzione di un punteggio più elevato.
All’esito della procedura, la commissione valutava il titolo come di primo livello, attribuendo alla ricorrente 3,75 punti invece dei 7,50 spettanti. La candidata impugnava quindi gli atti del concorso e la graduatoria finale, censurando la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte dell’Amministrazione, la quale non aveva richiesto chiarimenti nonostante la stessa avesse dichiarato che dalla certificazione prodotta non si evincesse con chiarezza la natura del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato congiuntamente le censure formulate, incentrate sulla violazione della tabella dei titoli valutabili di cui all’Allegato B del decreto ministeriale n. 326/2021 e sul difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione stessa aveva riconosciuto, nella propria relazione, che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non emergesse con chiarezza se il diploma fosse di primo o di secondo livello.
Proprio in ragione di tale ambiguità, il giudice ha ritenuto che la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, richiedendo alla candidata la documentazione ulteriore necessaria a qualificare correttamente il titolo. L’obbligo sussiste, in particolare, quando il titolo sia stato debitamente fatto valere nella domanda di partecipazione e la sua corretta qualificazione risulti indispensabile per una valutazione conforme al quadro normativo applicabile, incluso il decreto ministeriale n. 331/2019.
La mancata richiesta di integrazione documentale ha integrato un difetto di istruttoria che inficia la legittimità della valutazione operata. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, annullando in parte qua gli atti impugnati, e ha rimesso all’Amministrazione l’obbligo di rivalutare il titolo, all’esito del necessario approfondimento istruttorio, alla luce della normativa vigente al momento dell’espletamento della procedura concorsuale. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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