Controllo età minori con foto del documento su cellulare esonera da responsabilità (TAR Toscana n. 429 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione delle licenze per l’esercizio di raccolta di scommesse e gioco mediante apparecchi, l’obbligo del gestore di identificare i minori di età, previsto dall’art. 7, ottavo comma, del d.l. 13 settembre 2012 n. 158, conv. in l. 8 novembre 2012 n. 189, non impone la verifica del solo originale del documento di identità. L’esame di una riproduzione fotografica del documento, conservata nel telefono cellulare dell’avventore, integra gli obblighi di controllo, specie quando non sia agevolmente percepibile l’avvenuta falsificazione, mantenendo la copia fotografica l’efficacia probatoria dell’art. 2719 c.c. Inoltre, l’eliminazione delle violazioni della normativa antifumo, assicurata nella memoria procedimentale e non contestata nel provvedimento, preclude il ricorso al potere di sospensione della licenza.

Il Fatto

Il ricorrente esercita l’attività di raccolta di scommesse con apparecchi videoterminali in forza delle licenze rilasciate dalla Questura di Lucca ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. A seguito di due sopralluoghi, l’Amministrazione ha avviato il procedimento di sospensione ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S., rilevando la presenza di un minore intento a giocare con denaro e di altri sei che si trovavano nei pressi, oltre alla mancanza dei cartelli antifumo e all’assenza di separazione del locale riservato ai fumatori.

Con decreto notificato, la Questura ha disposto la sospensione per quindici giorni delle licenze, ritenendo superficiale la gestione dell’attività poiché il titolare aveva accettato l’esibizione dell’immagine del documento contenuta nel cellulare dei minori. Il provvedimento è stato impugnato con censure di violazione degli artt. 10 e 17-ter T.U.L.P.S. e dell’art. 7, comma 9, d.l. n. 158/2012, oltre che di eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

La Sezione accoglie il ricorso dopo aver ricostruito il quadro fattuale sulla base della documentazione del procedimento penale instaurato per la violazione dell’art. 494 c.p. Gli atti di indagine hanno confermato la presenza, nei cellulari dei minori, di immagini del documento di identità con la data di nascita alterata, così da farli apparire maggiorenni.

Il Collegio rileva che l’effettuazione del controllo dell’età da parte del gestore, sia pure mediante l’esame della riproduzione fotografica, non è affatto negata dal provvedimento impugnato né dalle difese dell’Amministrazione, che hanno invece incentrato la propria tesi su un preteso obbligo assoluto di esigere l’originale. Ne deriva una circostanza di fatto incontestata, utilizzabile ai sensi dell’art. 64, secondo comma, cod. proc. amm.

La previsione dell’art. 7, ottavo comma, d.l. n. 158/2012 non impone, secondo la Sezione, un obbligo assoluto di controllo del solo originale, conservando il gestore una certa discrezionalità, come dimostra l’ipotesi di maggiore età manifesta. L’esame di una riproduzione fotografica del documento, che mantiene l’efficacia dell’art. 2719 c.c., può dunque ritenersi sufficiente, non essendo facilmente evidenziabile la falsificazione.

Analogo esito per la seconda violazione: l’eliminazione delle difformità relative alla normativa antifumo, assicurata nella memoria procedimentale e non contestata nei suoi presupposti, preclude il ricorso al potere di sospensione. La Sezione richiama il proprio indirizzo già espresso dalla Seconda Sezione (TAR Toscana, sez. II, n. 226 del 2011, seguita dalla n. 1147 del 2017). Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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