Compatibilità paesaggistica esclusa per aumento di volumetria da sopraelevazione (TAR Campania n. 2207 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopraelevazione della copertura con innalzamento della gronda e del colmo, modificando le altezze del fabbricato, determina la creazione di una maggiore volumetria che preclude in radice l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004. Il sottotetto così ricavato non integra un volume tecnico, poiché presenta considerevoli dimensioni ed è suscettibile di autonoma utilizzazione, in astratto e in concreto. La disciplina di maggior favore dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, introdotta dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del d.l. n. 69 del 2024, non si applica retroattivamente alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, in mancanza di norma transitoria.
Il Fatto
I ricorrenti impugnano il parere contrario della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre all’ordine di demolizione, in relazione a opere eseguite su un immobile già oggetto di istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985, allo stato non definita.
In occasione di lavori qualificati come manutenzione del tetto, la copertura è stata modificata con riduzione delle falde da quattro a due e innalzamento della gronda e del colmo, in misura superiore a quanto prospettato nella comunicazione iniziale. Il diniego si fonda sull’alterazione del bene, sull’incidenza negativa sul contesto paesaggistico e sull’aumento di volumetria. Il Comune non si è costituito; si è costituito il Ministero della Cultura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’applicabilità dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che amplia le ipotesi di sanatoria paesaggistica anche in caso di creazione di superfici utili o volumi. La disposizione è entrata in vigore il 30 maggio 2024 e, nella parte qui rilevante, il 27 luglio 2024, per effetto della legge n. 105 del 2024. Poiché manca una norma transitoria e non è invocabile l’art. 11 disp. prel. c.c., secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1394 del 2025, il regime di maggior favore non si applica all’istanza presentata nel giugno 2024, peraltro priva di riferimenti alla citata disposizione.
Il vaglio di legittimità resta quindi ancorato all’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004. Il nuovo e maggiore volume realizzato preclude in radice la compatibilità paesaggistica: l’aumento delle altezze del sottotetto, alla gronda e al colmo, si traduce geometricamente in una maggiore volumetria.
Non rileva la dedotta inaccessibilità del volume. Richiamando il Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1035 del 2025, il Collegio ricorda che i volumi tecnici sono solo quelli strettamente necessari a contenere e rendere accessibili impianti indispensabili per il comfort abitativo, privi di autonomia funzionale e in rapporto di strumentalità necessaria con la costruzione. Il sottotetto in esame presenta invece dimensioni considerevoli ed è suscettibile di autonoma utilizzazione, in astratto e in concreto, per la presenza di un terrazzo esterno e di un ampio accesso, chiuso ma ancora visibile.
Il rigetto delle censure sulla creazione di volumetria assorbe le ulteriori doglianze contro il parere e gli atti derivati. Quanto all’ordine di demolizione, qualificato come provvedimento interamente vincolato, la giurisprudenza ammette la motivazione per relationem rispetto agli atti istruttori (Cons. Stato, Sez. VI, n. 11100 del 2023; TAR Lazio n. 1117 del 2023; TAR Veneto n. 936 del 2024). L’ordinanza individua l’immobile, la sua localizzazione e, per relationem, le opere da demolire. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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