L’eccessiva onerosità sopravvenuta richiede la verifica della straordinarietà dell’evento (Cass. civ. Sez. 1 n. 7979 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. richiede che la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Il requisito della straordinarietà ha natura oggettiva e qualifica l’evento in base a elementi suscettibili di misurazione, quali frequenza, dimensioni e intensità; il requisito dell’imprevedibilità ha invece radice soggettiva, riferendosi alla fenomenologia della conoscenza. Il giudice di merito deve accertare entrambi i requisiti con motivazione adeguata, non potendo la sola imprevedibilità dell’evento sopperire alla mancata verifica della sua straordinarietà. L’acquiescenza prevista dall’art. 329, primo comma, cod. proc. civ. configura un negozio giuridico processuale che presuppone un’univoca volontà abdicativa della parte, non ravvisabile nel solo adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva.
Il Fatto
La società aggiudicataria di una concessione novantanovennale del diritto di superficie su un terreno comunale, destinato alla realizzazione di una caserma dei Carabinieri, aveva convenuto in giudizio il Comune per sentir accertare la risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità dell’oggetto ovvero, in via subordinata, per eccessiva onerosità sopravvenuta. La domanda traeva origine dal ridimensionamento del terreno (da circa 9000 m² a 7887 m²) e del progetto edilizio, ritenuto inidoneo dal Comando generale dell’Arma per ragioni di bilancio, con conseguente riduzione del corrispettivo e del canone di locazione ricavabile.
Il Tribunale respingeva la domanda, ma la Corte d’appello, accogliendo il terzo motivo di gravame, dichiarava la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ritenendo che il ridimensionamento dell’area e dell’opera avesse determinato un aggravamento delle condizioni contrattuali per la società. Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per cassazione sulla base di otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via prioritaria il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la mancata verifica del requisito della straordinarietà dell’evento e il difetto di motivazione sul punto. Nell’accogliere le doglianze, la Corte ha richiamato il principio costante secondo cui l’eccessiva onerosità sopravvenuta, per determinare la risoluzione ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., richiede l’incidenza sul sinallagma di eventi che non rientrano nella normale alea contrattuale e che si caratterizzano per la loro straordinarietà, connotato di natura oggettiva apprezzabile attraverso analisi quantitative, e per la loro imprevedibilità, che ha fondamento soggettivo (cfr. Cass. 27152/2023).
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva omesso di considerare il requisito della straordinarietà dell’evento, limitandosi a ritenere imprevedibile il dissenso manifestato dal Comando generale dell’Arma rispetto al progetto originario. Tale elemento, ad avviso della Cassazione, resta nell’ambito dell’apprezzamento soggettivo, circoscritto alle informazioni scambiate che avevano generato il consenso contrattuale, e non può sopperire alla mancata verifica del carattere oggettivo dell’evento secondo i criteri ermeneutici sopra richiamati.
La mancata verifica del requisito di straordinarietà inficia altresì la successiva valutazione circa l’inerenza o meno dell’evento all’alea contrattuale, rendendo necessario un nuovo esame della domanda di risoluzione. Gli altri motivi di impugnazione, attinenti alla qualificazione del contratto, al rapporto dell’evento con l’alea e alla natura retroattiva degli effetti dell’istituto, restano assorbiti.
La Corte ha inoltre rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per acquiescenza e per intervenuta cessazione della materia del contendere, valorizzando la natura di negozio giuridico processuale dell’acquiescenza e l’assenza di una proposta transattiva proveniente da un soggetto dotato del potere di impegnare l’Ente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1467 c.c. – Contratto con prestazioni corrispettive
- Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale