Accreditamento sanitario: illegittimo il diniego senza preavviso di rigetto (TAR Lazio n. 929 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di ampliamento dell’accreditamento sanitario adottato senza il preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 è illegittimo e non è sanabile in via processuale. La sanatoria di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 è espressamente esclusa, per il secondo periodo, dal d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, quando la violazione riguardi l’art. 10 bis. La valutazione sul fabbisogno di assistenza specialistica non è operazione meramente matematica né vincolata: implica apprezzamenti su evoluzione della domanda, qualità dell’offerta, efficienza delle strutture accreditate e razionalizzazione della rete. La partecipazione procedimentale del privato può quindi condurre a un contenuto dispositivo diverso.
Il Fatto
Una società attiva nella diagnostica per immagini, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e autorizzata a svolgere attività di radiologia diagnostica, presenta nel 2021 istanza di ampliamento dell’accreditamento per l’attività di risonanza magnetica. La Regione Lazio dapprima dichiara improcedibile l’istanza; quel provvedimento viene annullato dal TAR con una sentenza dell’8 febbraio 2022 per difetto di istruttoria e di motivazione, avendo l’Amministrazione omesso di accertare il reale fabbisogno su dati concreti e verificabili.
In sede di riedizione del potere la Regione conferma il diniego con la nota dell’11 marzo 2024. La società impugna tale nota e gli atti connessi, deducendo la violazione delle garanzie partecipative per il mancato invio del preavviso di rigetto, oltre a vizi di istruttoria e di concorrenza. Propone poi motivi aggiunti dopo l’adozione di una deliberazione regionale del dicembre 2024 in materia di fabbisogno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti. L’art. 43 del c.p.a. richiama, per le notifiche alle controparti costituite, l’art. 170 del codice di procedura civile: dopo la costituzione in giudizio le notificazioni si fanno al procuratore costituito. Nel caso concreto i motivi aggiunti sono stati notificati alla PEC della Regione ma non al procuratore costituito.
Non convince il Tribunale l’indirizzo che ammette la notifica presso la sede legale dell’ente applicando il principio del raggiungimento dello scopo. Il dato normativo è di tenore inequivocabile, come dimostra l’uso dell’espressione “le notifiche avvengono” in luogo di “possono avvenire”. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili.
Nel merito il ricorso introduttivo è fondato. Il Collegio accoglie la censura di violazione delle garanzie partecipative, esaminata in via prioritaria per il principio della ragione più liquida. L’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 consente di non annullare il provvedimento per vizi procedurali quando la natura vincolata dell’atto renda palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; ma il secondo periodo non si applica ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10 bis.
Il Tribunale esclude che il diniego di accreditamento abbia natura vincolata. La valutazione complessiva della Regione, lungi dal costituire una mera operazione matematica, implica accertamenti su molteplici fattori: andamento della domanda territoriale, qualità dell’offerta, efficienza delle strutture già accreditate e razionalizzazione della rete. La partecipazione del privato avrebbe dunque potuto condurre a un esito diverso. Il preavviso di rigetto è quindi dovuto e la sua omissione determina l’invalidità del provvedimento finale.
Assorbiti gli ulteriori motivi, l’Amministrazione dovrà riesercitare il potere nel contraddittorio procedimentale con la ricorrente. Le spese sono compensate in ragione della natura procedimentale della ragione di accoglimento.
Nota della Redazione
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