Compatibilità paesaggistica postuma esclusa per garage e sbancamenti (TAR Sicilia n. 1516 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica postumo ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 è ammissibile soltanto per interventi che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. Ai fini della preclusione rileva qualsiasi incremento volumetrico, restando irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altra natura, e non assumendo rilievo la collocazione interrata del manufatto. Lo sbancamento funzionale alla realizzazione del manufatto principale costituisce opera accessoria priva di autonoma rilevanza paesaggistica e non è suscettibile di sanatoria frazionata mediante procedimento semplificato. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990, come novellato dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020, ha valenza sostanziale e si applica solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile nel territorio del Comune di Ustica, ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha ritenuto non ammissibili all’accertamento di compatibilità paesaggistica il garage e lo sbancamento sul lato nord, ordinandone dismissione e ripristino.

La vicenda si colloca all’esito di una lunga sequenza amministrativa e giudiziaria. Il ricorrente, subentrato nella titolarità dell’immobile, aveva presentato istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria per interventi risalenti, in parte già assentiti e in parte abusivi. Due precedenti provvedimenti di diniego erano stati annullati da questo TAR per difetto di istruttoria. Dopo la sentenza n. 214/2024, la Soprintendenza ha riesaminato la documentazione ed emanato un nuovo parere, distinguendo nove punti di intervento e confermando la non sanabilità delle opere di cui ai punti 3 e 4.

La Motivazione della Corte

Il TAR rigetta il ricorso. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione del principio del one shot puro ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, sostenendo che il provvedimento si fondasse su motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Il Collegio osserva che la disposizione novellata dall’art. 12 del d.l. n. 76/2020 non è applicabile ratione temporis, avendo valenza sostanziale e riguardando i soli procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore. Poiché la domanda e il primo provvedimento sono anteriori, la prima concreta applicazione della norma si è avuta solo con il provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo si denunciava la nullità ex art. 21-septies, legge n. 241/1990 per elusione del giudicato. Il ricorrente sosteneva che il garage non fosse altro che il locale di sgombero già sanato nel 1989. Il TAR esclude la corrispondenza: la relazione tecnica allegata all’istanza attesta che il garage fu realizzato dopo il 1999, sbancando il tratto di tufo, e non poteva essere coperto dal nulla-osta del 1989. Le sentenze richiamate hanno annullato i precedenti dinieghi per vizio istruttorio, cui la Soprintendenza ha posto rimedio con il provvedimento gravato. Le risultanze della relazione tecnica hanno valore confessorio.

Con il terzo motivo si deducevano difetto di motivazione e difetto dei presupposti ostativi ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il Collegio rileva che il provvedimento dà conto del quadro vincolistico: il vincolo ex lege dei 300 metri dalla battigia, le prescrizioni del PTP dell’Isola di Ustica per l’Ambito 20, che prevede l’inedificabilità della fascia, e i divieti del Regolamento della Riserva naturale orientata nella zona B. L’area è divenuta inedificabile già nel 1994.

Nel merito il TAR richiama l’orientamento consolidato: l’accertamento postumo è ammissibile solo per interventi che non abbiano creato superfici utili o volumi. Rileva qualsiasi incremento volumetrico, essendo irrilevante la distinzione tra volumi tecnici e di altra natura, anche se interrato. Il garage non può qualificarsi volume tecnico, avendo destinazione complementare a quella residenziale. Quanto allo sbancamento, esso ha reso possibile la realizzazione del garage e la scopertura di un intero lato dello scantinato: privo di autonoma rilevanza paesaggistica, non è sanabile frazionatamente a mezzo di procedimento semplificato ex art. 3 d.P.R. n. 31/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *