Autotutela edilizia parziale legittima se il titolo nasce da falsa rappresentazione (C.G.A.R.S. n. 201 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di annullamento di un provvedimento di autotutela non consuma in via assoluta la potestà amministrativa, ma ne preclude la reiterazione nei medesimi termini e sulla base dei medesimi presupposti già ritenuti illegittimi. L’amministrazione può dunque incidere nuovamente sul titolo edilizio in sanatoria con un provvedimento parziale, emendato dai vizi accertati e circoscritto alla sola porzione viziata. La fattispecie della domanda dolosamente infedele ex art. 40 della legge n. 47 del 1985, che postula la volontà fraudolenta del richiedente, non assorbe quella della falsa rappresentazione oggettiva dello stato dei luoghi, che legittima l’autotutela generale ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. In tale evenienza l’affidamento del privato si degrada, il termine decorre dalla scoperta dei fatti e l’onere motivazionale si attenua.
Il Fatto
La vicenda ha per oggetto la sorte della concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2004 su un fabbricato, formatasi su una domanda di condono presentata nel 1985 dalla precedente proprietaria. L’attuale titolare acquistò il bene nel gennaio 2003.
Dopo un primo annullamento integrale del 2010, annullato dal giudice amministrativo nel 2013 perché adottato sul paradigma della domanda dolosamente infedele e in forma indistinta, e dopo un’ingiunzione di demolizione del 2014, anch’essa annullata nel 2016 per difetto di una previa rimozione parziale del titolo, il procedimento di autotutela fu riattivato su istanza del proprietario confinante. Il commissario ad acta, nominato dal TAR, dispose l’annullamento della sanatoria nella sola parte relativa alla maggiore altezza del tetto. Il TAR respinse l’impugnazione e l’interessato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo di nullità per violazione o elusione del giudicato, ricordando che la ricognizione dell’ambito precettivo del giudicato esige una lettura complessiva del decisum e della relativa ratio decidendi, non una lettura atomistica.
La sentenza del 2013, secondo il C.G.A.R.S., non ha consacrato l’intangibilità assoluta del titolo del 2004. Essa ha censurato il ricorso al paradigma sanzionatorio della domanda dolosamente infedele, difettando in capo all’attuale proprietario l’elemento soggettivo, e la scelta di un ritiro in blocco del titolo, privo di delimitazione della porzione non condonabile e di motivazione sull’interesse pubblico. Il giudicato distingue quindi il piano speciale e sanzionatorio della domanda dolosamente infedele da quello generale dell’illegittimità del titolo. Sul primo la preclusione opera, sul secondo no.
Conferma di tale esegesi viene dalla sentenza del 2016, che annullò l’ordine di demolizione proprio perché la misura ripristinatoria presupponeva la previa rimozione in parte qua del titolo. Il provvedimento commissariale del 2022 non riproduce dunque l’atto del 2010: muove da un diverso presupposto, incide selettivamente sulla sola porzione viziata e si colloca entro il perimetro conformativo tracciato dai precedenti giudizi.
Quanto alla falsa rappresentazione dei fatti, il Collegio richiama l’Adunanza plenaria n. 8 del 2017 e rileva che il termine per l’autotutela decorre dal momento in cui l’amministrazione acquisisce consapevolezza dei fatti. La tutela dell’affidamento presuppone la meritevolezza della posizione e si degrada quando il titolo si è formato su una prospettazione inesatta dei luoghi, come attestato dal raffronto tra l’atto di acquisto del 2003 e il rilievo allegato alla concessione.
L’onere motivazionale, infine, risulta attenuato e soddisfatto dal richiamo alla non veridicità della rappresentazione. La delimitazione oggettiva dell’intervento depone in favore della proporzionalità dell’azione amministrativa. L’appello è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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