Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1511 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il ricorso è soggetto al rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e applica la penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, salvo che l’esecuzione risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente, e il suo difensore hanno chiesto al giudice amministrativo di ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 446/2024 del Tribunale di Trapani. Con tale pronuncia il Ministero era stato condannato all’accreditamento della carta del docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22 e al pagamento delle spese di lite in favore del difensore distrattario.
Il titolo esecutivo è stato dichiarato conforme all’originale e notificato all’amministrazione in data 6.08.2024; il passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria in data 24.03.2025. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza allegare alcuna ragione ostativa all’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente ammette il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. La pretesa fatta valere dalla ricorrente si fonda proprio su una sentenza del Tribunale di Trapani, la n. 446/2024, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 24.03.2025.
Il giudice verifica poi il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, essendo stata la sentenza notificata all’amministrazione in data 6.08.2024, mentre il ricorso è stato notificato e depositato in data 23 ottobre 2025.
Constatato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è dichiarato ammissibile e fondato e va accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante l’accreditamento delle somme spettanti a ciascun ricorrente, a titolo di carta del docente e di rimborso delle spese processuali, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama, per analogia, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001.
È inoltre accolta la domanda di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, della legge n. 208/2015. L’applicazione della misura non determina un effetto manifestamente iniquo, perché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano particolare complessità e l’Ente, pur costituitosi, non ha rappresentato ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessiva dovuta, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all’effettivo adempimento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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