Ottemperanza e sopravvenienze: annullata la liquidazione del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1508 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sopravvenienze di fatto o di diritto incidono sul giudicato amministrativo solo quando rendono ineseguibile il comando del giudice, collocandosi in senso secante sulla retta causale che lega l’esercizio del potere al conseguimento del bene della vita. L’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio, da parte di un’autorità statale, non integra di per sé tale ipotesi. Il commissario ad acta, nel liquidare l’indennità, non può utilizzare la motivazione per relationem rinviando a una consulenza tecnica di parte senza confrontarla con le stime in atti e senza esplicitare le ragioni dell’attendibilità prescelta. La violazione delle regole di copertura finanziaria non invalida l’atto, ma obbliga all’emersione del debito fuori bilancio.

Il Fatto

Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda dei ricorrenti, accertando l’illegittima occupazione di alcuni cespiti e condannando il Comune al rilascio delle aree, al risarcimento del danno e alla proposta di una somma entro centoventi giorni. La successiva pronuncia di ottemperanza aveva nominato il Dirigente regionale quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’ente locale.

Insediatosi l’ausiliario, due ordinanze collegiali avevano prorogato l’incarico e chiarito che l’esecuzione era avvenuta solo per alcuni cespiti, non per quello residuo, mancando la liquidazione dell’indennità di espropriazione. Con nota dell’agosto 2025 il commissario vi provvedeva, assumendo a parametro una relazione di stima richiamata per rinvio. Il Comune ha proposto reclamo, deducendo la sopravvenienza del vincolo, la mancanza di copertura finanziaria e il difetto di istruttoria. La causa è stata rinviata con mutamento del rito e poi decisa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Richiamando la giurisprudenza nomofilattica (Cons. Stato, ad. plen., n. 11 del 2016), il Collegio osserva che non ogni sopravvenienza incide sul giudicato, ma solo quella che rende ineseguibile il comando giurisdizionale. L’accertamento di tale carattere spetta al giudice del merito, che lo ravvisa nei fatti o atti giuridici collocati in senso secante sulla retta causale che lega il potere conformato al bene della vita, così da rendere logicamente impossibile il conseguimento.

Nel caso concreto, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio non possiede caratteri dirompenti tali da impedire l’acquisizione del bene al patrimonio dell’ente locale e la compensazione monetaria in favore dei proprietari. Rileva, nel senso, anche l’esito non definito del procedimento ablativo.

Il secondo motivo è parimenti infondato. La violazione dell’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 non ha effetto invalidante: l’assunzione di un’obbligazione fuori dal bilancio di previsione resta valida, ancorché renda obbligatoria la successiva emersione dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000. La norma è ascrivibile tra le regole di comportamento, non tra quelle di validità, restando la condotta del funzionario sanzionabile sul piano della responsabilità amministrativa.

È invece fondato il terzo motivo. Il commissario ha liquidato l’indennità rinviando per relationem a una consulenza tecnica di parte, integrando il provvedimento con un atto esterno. L’ausiliario avrebbe dovuto dar conto delle ragioni per cui tale stima fosse più attendibile di quella contenuta nella nota comunale e in quella del Commissario di Governo per il dissesto idrogeologico, ovvero richiedere al giudice un ausiliario o procedere a stima.

Ommesso ogni confronto, il potere è stato esercitato con eccesso di potere per difetto di motivazione: il presupposto logico della liquidazione è viziato, con effetti espansivi sull’intero provvedimento, compresa la parte dispositiva. La nota impugnata è pertanto annullata, con effetto invalidante sugli atti successivi. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della situazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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