Compatibilità tra partecipazione all’associazione mafiosa e ruolo apicale nell’associazione finalizzata al narcotraffico (Cass. pen. Sez. 1 n. 12691 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore spetta a colui che coordina il contributo degli associati e, a differenza del ruolo di promotore e di capo, può assumere anche una connotazione esecutiva, non richiedendo che chi lo riveste si trovi sullo stesso piano dei vertici del sodalizio, essendo compatibile, in caso di struttura verticale, con un’attività svolta in posizione di subalternità. Non sussiste, inoltre, alcuna contraddizione logico-giuridica nell’affermazione che un soggetto sia mero partecipe di un’associazione di tipo mafioso e, al contempo, rivesta un ruolo qualificato nell’ambito di un’articolazione della stessa dedita al narcotraffico, integrando gli estremi del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. La valutazione del significato di atti comunicativi intercettati costituisce attività propria del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili.
Il Fatto
Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Bari, confermava il giudizio di penale responsabilità di tre imputati, riconoscendo a due di essi la qualità di promotori, organizzatori e finanziatori di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, articolazione di una più ampia associazione di tipo mafioso di cui erano ritenuti meri partecipi. Il terzo imputato, vertice della consorteria mafiosa, contestava la sussistenza della stessa struttura associativa. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e dell’art. 416-bis cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella di appello si integrano vicendevolmente, formando un’entità logico-giuridica unitaria cui occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione. Ha inoltre rilevato che i due ricorrenti avevano rinunciato, in appello, ai motivi concernenti l’appartenenza all’associazione di tipo mafioso, circoscrivendo il thema decidendum alla contestata qualifica di organizzatori del sodalizio dedito al narcotraffico.
Quanto al merito, la Corte ha escluso ogni contraddizione nel riconoscere a un soggetto la veste di mero partecipe dell’associazione mafiosa e, simultaneamente, quella di affiliato con ruolo qualificato nell’articolazione dedita allo spaccio di stupefacenti. Ha osservato che l’elencazione delle qualifiche di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 postula una struttura in cui i soggetti investiti di compiti di responsabilità non devono necessariamente condividere una posizione paritaria. In particolare, il ruolo di organizzatore può essere esercitato anche in posizione subalterna rispetto al vertice, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 28167 del 2021, Careddu.
La Corte ha poi giudicato inammissibili le censure volte a proporre una chiave di lettura alternativa di un dialogo intercettato, atteso che l’interpretazione di atti comunicativi è attività propria del giudice di merito, richiamando Sez. 1, n. 25939 del 2024. Ha infine ritenuto infondata la doglianza concernente l’utilizzo degli accertamenti svolti in un diverso procedimento per reati estorsivi commessi con metodo mafioso, rilevando che detti accertamenti erano stati valorizzati come sintomo della pervasiva capacità di controllo sul territorio della consorteria, e non già come prova automatica della sua esistenza. I ricorsi sono stati pertanto rigettati.
Nota della Redazione
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