Compensazione in executivis solo per crediti posteriori al giudicato (Cass. civ. Sez. III n. 24670 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva la compensazione può essere opposta dal debitore o dal terzo pignorato soltanto quando i crediti fatti valere siano sorti in epoca posteriore alla formazione del giudicato in base al quale è stato promosso il giudizio esecutivo o è stato accertato il credito oggetto del pignoramento. I crediti anteriori a quel titolo devono essere fatti valere nel giudizio di merito che lo ha formato, non nell’opposizione a precetto. Il pignoramento, peraltro, non contempla un vincolo di indisponibilità esteso a tutti i crediti futuri del debitore: esso si riferisce ai soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato, ovvero esistenti al momento della pronuncia del provvedimento che accerta l’obbligo del terzo. La definizione del procedimento esecutivo determina la cessazione del vincolo, che è funzionale a quel solo procedimento e non si protrae oltre.
Il Fatto
Un creditore agisce per l’esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4170 del 2017. Il debitore, a sua volta, propone opposizione a precetto eccependo la compensazione con crediti propri vantati nei confronti del creditore procedente.
Il Giudice di pace disattende l’opposizione; il Tribunale di Roma rigetta l’appello proposto dal dante causa del debitore originario. La vicenda approda così davanti alla Cassazione con ricorso affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riguardo agli artt. 115, 116, 132 e 615 cod. proc. civ. e agli artt. 1241, 1242, 1243, 2697 e 2928 cod. civ., contestando la ritenuta preclusione della compensazione per anteriorità dei crediti opposti rispetto a quello azionato.
La Corte dichiara il motivo inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Sul piano processuale rileva un radicale difetto di autosufficienza, non essendo dimostrata la sottoposizione della questione negli esatti termini al giudice dell’appello. Sul piano sostanziale osserva che dalla stessa esposizione del motivo emerge come tutti i crediti opposti in compensazione fossero portati da titoli giudiziali anteriori al 2017, anno della sentenza posta in esecuzione.
Il Collegio richiama la risalente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 578 del 14/03/1964), secondo cui in sede esecutiva può farsi luogo a compensazione soltanto nei casi in cui il debitore o il terzo pignorato oppongano debiti sorti in epoca posteriore alla formazione del giudicato su cui si fonda l’esecuzione. I titoli anteriori avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito conclusosi con quella sentenza.
Il secondo motivo è dichiarato infondato. La Corte esclude che l’ordinamento contempli un vincolo da pignoramento esteso a tutti i crediti futuri del debitore, anche in tempo successivo alla conclusione del procedimento e, in sostanza, in perpetuo. Il pignoramento riguarda i soli crediti esistenti al momento della dichiarazione positiva del terzo pignorato, ovvero al momento della pronuncia del provvedimento che accerta l’obbligo del terzo, secondo l’orientamento consolidato (Cass. n. 15615 del 26/07/2005).
Nella specie il pignoramento presso terzi eseguito nel 2009 e conclusosi nel 2012 non poteva dispiegare efficacia sul credito del 2017, poiché l’atto conclusivo del procedimento fa cessare ogni vincolo originario. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite. Il Collegio esclude i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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