Soccombenza parziale e spese: chi vince anche in minima parte non soccombe (Cass. civ. Sez. III n. 24671 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza. Questa è configurabile soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte proposte nel medesimo processo tra le stesse parti, oppure in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi. Ne consegue che la parte risultata vittoriosa anche in minima parte non può mai essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente. L’esito favorevole parziale può giustificare al più la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Il Fatto
Le ricorrenti propongono ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva accolto solo parzialmente la loro impugnazione. In primo grado il Tribunale di Parma aveva parzialmente accolto l’opposizione a precetto proposta da una delle ricorrenti, dichiarando l’inefficacia del precetto limitatamente a una somma di molto inferiore rispetto al totale precettato.
Il giudice di primo grado, pur riconoscendo la fondatezza della contestazione, aveva però condannato le opponenti alla rifusione delle spese di lite. La Corte territoriale, con compensazione parziale in ragione di un quarto e condanna per i restanti tre quarti, aveva confermato l’impostazione sulla soccombenza delle opponenti. Da qui il ricorso per cassazione, che investe anche il capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si censurava la qualificazione del titolo esecutivo posto a base del precetto, è infondato in diritto. La sentenza richiamata è palesemente una sentenza di condanna e, comunque, immediatamente esecutiva: la causa, pur iniziata prima dell’entrata in vigore integrale della legge n. 353 del 1990, era immediatamente esecutiva per legge, posto che l’art. 336 cod. proc. civ., come riformato da quella legge, era entrato in vigore prima del resto della riforma.
Il secondo motivo è inammissibile per palese difetto di autosufficienza. Nel ricorso non è riportato alcun passo dell’atto di precetto dal quale desumere la carenza di specificazione dei criteri e dei calcoli eseguiti per la quantificazione delle somme. Il riferimento generico contenuto nell’atto non è sufficiente, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., a soddisfare l’onere di allegazione.
Il terzo motivo è fondato. In primo grado le opponenti non erano soccombenti, avendo ottenuto una riduzione dell’importo precettato e la rideterminazione in diminuzione del dovuto. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 32061 del 31.10.2022 e, per una fattispecie analoga, Cass. n. 13827 del 17.05.2024: l’accoglimento in misura ridotta di una domanda in un unico capo non integra reciproca soccombenza.
Nella specie la Corte territoriale non ha indicato altre ragioni giustificatrici della compensazione, ma ha ritenuto la soccombenza delle opponenti, che invece avevano visto riconosciuta, sia pure in parte modesta, la fondatezza della loro contestazione. All’accoglimento del terzo motivo consegue la cassazione senza rinvio limitata al capo sulle spese, con decisione nel merito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, le spese sono compensate per entrambe le fasi di merito, in base all’art. 92 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, per l’eccezionale complessità dei conteggi e l’oggettiva difficoltà degli accertamenti. Per le medesime ragioni è disposta la compensazione delle spese della fase di legittimità. Il ricorso, parzialmente accolto, esclude la soccombenza delle ricorrenti e quindi l’applicazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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