Fallimento non interrompe il possesso ad usucapionem del fallito (Cass. civ. Sez. II n. 7059 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La privazione dell’amministrazione e della disponibilità dei beni prevista dall’art. 42 r.d. n. 267/1942, ancorché comunemente denominata spossessamento, comporta soltanto la presa in consegna dei beni da parte del curatore, che ne diviene detentore, e non la sottrazione al fallito ope legis del loro possesso. Ne consegue che il fallimento non costituisce causa interruttiva del possesso e il periodo possessorio del fallito può essere utilmente computato ai fini dell’usucapione. Parimenti, la redazione dell’inventario da parte del curatore non integra una causa interruttiva del possesso, non implicando l’apprensione materiale delle cose. Sul piano processuale, in presenza di doppia conforme, il ricorrente in cassazione deve indicare le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrandone la diversità, a pena di inammissibilità del motivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un soggetto convenne in giudizio il titolare del fondo chiedendo che fosse dichiarato proprietario per usucapione di uno stacco di terreno, deducendo di possederlo dal 1982. Il convenuto si oppose sostenendo di avere acquistato il bene nel 2002 all’esito di un’asta giudiziaria nell’ambito di una procedura fallimentare che aveva coinvolto la società proprietaria del mappale.

Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 137/2019, rigettò l’impugnazione. Il soccombente propose ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria; la controparte rimase intimata.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente aveva sostenuto che, essendo il terreno ricaduto nell’attivo fallimentare sin dalla dichiarazione di fallimento del 1989 e essendo la vendita all’asta intervenuta prima della (non provata) chiusura della procedura, il possesso utile ai fini dell’usucapione non avrebbe potuto decorrere se non per il periodo successivo all’apertura del concorso.

La Corte ha rigettato la censura richiamando un orientamento consolidato: la privazione dell’amministrazione dei beni di cui all’art. 42 r.d. n. 267/1942 comporta soltanto la presa in consegna dei beni da parte del curatore, che ne diviene detentore, senza sottrarre al fallito il possesso. Da ciò discende che il fallimento non integra una causa interruttiva del possesso (Sez. 2, n. 16853 dell’11.08.2005; Sez. 2, n. 17065 del 04.09.2015). La stessa conclusione vale per la redazione dell’inventario, che non implica apprensione materiale delle cose.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 115, 116 e 134 n. 4 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata verifica della coincidenza tra la porzione di terreno fotografata e l’intero mappale catastale. La doglianza è stata dichiarata inammissibile per il concorso di più ragioni.

In primo luogo, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità (Sez. 2, n. 5528 del 10.03.2014), ciò che non era avvenuto. In secondo luogo, la Corte ha ribadito che la motivazione è sindacabile solo se meramente apparente, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (S.U. n. 8053 e n. 8054 del 07.04.2014); nella specie la sentenza impugnata risultava compiutamente motivata. Infine, l’apprezzamento delle prove non è contestabile in sede di legittimità, potendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. essere dedotta solo in casi rigorosi (S.U. n. 20867 del 30.09.2020).

Con il terzo motivo si denunciava la violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. in relazione a un verbale del Corpo Forestale, ritenuto dal giudice di merito irrilevante. Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile: il verbale costituiva un atto descrittivo del luogo, inidoneo ad accertare il possesso e peraltro redatto dopo il maturare dell’usucapione. Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo insieme, con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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