Spese del processo estinto e controversia sulla estinzione decisa con sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 22557 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio stabilito dall’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza. In questa ipotesi riprendono vigore i criteri posti dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., innanzitutto quello della soccombenza, limitatamente però alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione. Tali criteri non possono estendersi alle spese della fase processuale precedente al verificarsi dell’estinzione, rispetto alla quale non è configurabile alcuna soccombenza.
Il Fatto
Alcuni condomini convennero in giudizio il condominio dinanzi al Tribunale per sentir dichiarare la nullità di una delibera assembleare, che avrebbe eluso un provvedimento giudiziale di revoca dell’amministratore. Il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere per intervenuta approvazione di delibere successive.
La decisione fu impugnata. Nel corso del giudizio di appello, dopo il decesso di uno degli appellanti, il processo fu interrotto e riassunto. Il condominio eccepì l’estinzione per tardività della riassunzione. La Corte d’appello dichiarò l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, ponendo le spese del processo estinto a carico delle parti che le avevano anticipate. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e la violazione degli artt. 310 e 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d’appello avrebbe posto le spese del giudizio estinto a carico delle parti che le avevano anticipate, mentre tale criterio non opererebbe in caso di contestazione sull’estinzione.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama l’orientamento più volte affermato secondo cui il principio dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ. non si applica quando insorga controversia in ordine all’estinzione del processo e questa sia decisa con sentenza. In tale evenienza riprendono vigore i principi degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza.
La Corte precisa però l’ambito di applicazione di tale criterio: esso opera limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all’estinzione. Non può estendersi alle spese della fase processuale precedente al verificarsi dell’estinzione, rispetto alla quale non è configurabile alcuna soccombenza.
A sostegno dell’orientamento la Corte richiama Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 20073/2021, Cass. Sez. 2 n. 13736/2005 e Cass. Sez. 1 n. 10173/1993.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nota della Redazione
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