Compensazione impropria dichiarabile d’ufficio e disapplicazione dell’atto regionale (Cass. civ. Sez. I n. 1386 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli artt. 1241 e ss. cod. civ., perché riguarda crediti e debiti originati da uno stesso rapporto e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive. Il giudice può pertanto procedere d’ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che siano necessarie un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, purché l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo. Il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non è esercitabile nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma solo tra privati e quando l’atto rilevi come mero antecedente logico. Ove la delibera regionale integri il fatto impeditivo della pretesa di pagamento del corrispettivo, la posizione del privato è di interesse legittimo e l’atto va impugnato, non disapplicato.
Il Fatto
Una società di factoring, cessionaria di parte del credito vantato da una struttura sanitaria accreditata verso la Regione e una ASL per prestazioni ambulatoriali, di degenza e di somministrazione di farmaci rese negli anni 2009-2010, ha convenuto in giudizio gli enti per ottenere la condanna al pagamento degli importi e il risarcimento del maggior danno. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione passiva della sola Regione e, detratto il contro-credito regionale per prestazioni risultate inappropriate all’esito dei controlli automatici Appro e Apa, ha condannato l’ente al pagamento della somma residua con interessi legali, escludendo il regime degli interessi moratori.
La Corte d’Appello ha rigettato sia l’appello principale della Regione sia quello incidentale della cessionaria, confermando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ricostruisce la disciplina della compensazione impropria. Poiché i crediti reciproci traggono origine dal medesimo rapporto sorto con l’accreditamento della struttura presso il servizio sanitario, il giudice può rilevarla d’ufficio, anche se eccepita solo nella comparsa conclusionale di primo grado, senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale. Il richiamo è a Cass. 33872/2022. Le doglianze sulla dimostrazione del contro-credito sono giudicate di puro merito e, in parte, inammissibili, perché dirette a sindacare la valutazione dei dati istruttori.
La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice disattenda il principio di libera valutazione delle prove in assenza di deroga normativa, ovvero valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a diverso regime (Cass. 18092/2020).
Sul secondo motivo, relativo al riparto di giurisdizione, la Corte esclude che la delibera regionale possa essere disapplicata dal giudice ordinario. L’atto non è elemento esterno alla fattispecie, ma integra il fatto impeditivo della pretesa di pagamento del corrispettivo e attiene in modo diretto al rapporto dedotto. Rispetto ad esso la posizione del privato è di interesse legittimo, con conseguente onere di impugnazione (Cass. S.U. 32505/2019, Cass. S.U. 28053/2018, Cass. 2244/2015).
Sul terzo motivo, concernente l’imputazione dei pagamenti ex art. 1193 cod. civ., la censura è inammissibile perché meramente volta a rivisitare l’accertamento in fatto. Le norme sull’imputazione legale dei pagamenti hanno carattere suppletivo rispetto alla volontà del debitore e il relativo accertamento è incensurabile in sede di legittimità se logicamente motivato (Cass. 489/1975).
Il quarto motivo, sulla mancata applicazione degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, è dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.