Compensazione pecuniaria per ritardo del volo e spese di lite compensate (Cass. civ. Sez. III n. 6446 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Regolamento CE n. 261/2004, la compensazione pecuniaria per il ritardo del volo superiore alle tre ore spetta per la sola oggettiva sussistenza del ritardo, senza che il passeggero debba provare di aver subito un danno individuale o un disagio da attesa in aeroporto. Il presupposto di presentazione all’accettazione, previsto dall’art. 3, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento, va riferito all’orario comunicato dal vettore in caso di riprogrammazione, e non a quello originario annullato. La compensazione delle spese di lite non può essere disposta fuori dai casi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., né utilizzata come strumento punitivo della parte vittoriosa.
Il Fatto
Un passeggero aveva convenuto davanti al Giudice di pace la compagnia aerea, chiedendo il pagamento di euro 600 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7, primo comma, lettera c), del Regolamento CE n. 261/2004, per il ritardo di quasi sei ore di un volo internazionale. Il Giudice di pace aveva respinto la domanda, ritenendo che il passeggero non avesse sopportato il disagio di presentarsi all’imbarco all’orario originario, essendo rimasto nel resort in attesa del nuovo orario.
Il Tribunale, in appello, aveva accolto il gravame e condannato la compagnia al pagamento della somma, compensando però integralmente le spese del doppio grado. La compagnia ha proposto ricorso per cassazione; il passeggero ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo principale della compagnia, che assumeva la necessità della presenza del passeggero in aeroporto all’orario stabilito per maturare il diritto all’indennità. Il Collegio rileva che l’assunto del primo giudice — secondo cui il diritto sorgerebbe solo se il passeggero abbia sopportato il disagio dell’attesa in aeroporto — è stato correttamente superato dal giudice d’appello.
Richiamando la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009 della CGUE e la sentenza Nelson del 23 ottobre 2012 della CGUE, Grande Sezione, la Corte conferma che il diritto alla compensazione pecuniaria scaturisce ipso facto dal ritardo superiore alle tre ore, senza che occorra la prova di un danno individuale. Esigere la presentazione all’accettazione secondo l’orario originario, quando il vettore ha comunicato la riprogrammazione, sarebbe contraddittorio e illogico e contrastante con la ratio di tutela del passeggero.
Il presupposto dell’art. 3, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento va quindi riferito all’orario comunicato dal vettore, anche tramite il tour operator, e non a quello annullato. Diversamente, l’informazione sulla sopravvenuta ragione del ritardo risulterebbe priva di senso e di utilità pratica. Il ricorso principale è pertanto rigettato.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte rileva che il giudice d’appello ha disposto la compensazione integrale delle spese del doppio grado pur in assenza delle ragioni dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. — soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza. Utilizzando la compensazione come strumento sanzionatorio della parte vittoriosa, il giudice ha tradito l’intento di applicare surrettiziamente l’art. 88 cod. proc. civ., senza peraltro poterne trarre la compensazione, ma semmai il diverso rimedio dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ.
Il motivo è accolto. Rigettato il ricorso principale, la sentenza è cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con condanna della compagnia alle spese di lite del doppio grado e del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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