Revocatoria fallimentare: frutti dovuti dal passaggio in giudicato e onere di contestazione (Cass. civ. Sez. I n. 6448 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, la condanna del terzo acquirente alla restituzione dei frutti del bene oggetto dell’atto revocato può essere anticipata in via provvisoria, ai fini esecutivi, pur in presenza di una sentenza costitutiva non ancora passata in giudicato, quando la statuizione condannatoria sia meramente dipendente dall’effetto costitutivo e non legata a esso da un nesso sinallagmatico. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto i fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non le prove prodotte: la valutazione dei documenti, e in particolare delle valutazioni espresse da terzi, è rimessa all’apprezzamento del giudice e non può essere sostituita dalla mancata contestazione della controparte.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda del fallimento di una società, dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l. fall., della compravendita con cui la società in bonis aveva venduto un fabbricato a un acquirente. Il tribunale aveva però rigettato le domande di condanna alla restituzione materiale del cespite e al pagamento di un indennizzo per il mancato godimento.

La Corte d’appello di Napoli, accogliendo il gravame del fallimento, aveva condannato l’acquirente alla restituzione dell’immobile e al pagamento di una somma mensile, a titolo di frutti civili, dalla data della domanda fino alla pronuncia. L’acquirente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo motivo, articolato sotto due profili. Quanto alla dedotta necessità che sia il giudice dell’esecuzione a disporre la liberazione dell’immobile, il motivo è inammissibile: la questione è nuova e il ricorrente è privo di interesse, una volta riconosciuto che l’accoglimento della revocatoria comporta l’effetto restitutorio del bene alla garanzia dei creditori.

Quanto alla decorrenza della condanna alla restituzione dei frutti, il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’anticipazione provvisoria degli effetti di statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive è esclusa, per la necessità del passaggio in giudicato, solo quando la condanna sia legata all’effetto costitutivo da un nesso sinallagmatico. È invece consentita quando la statuizione condannatoria sia meramente dipendente dall’effetto costitutivo, come nella specie, richiamando Cass. n. 28508/2018, Cass. n. 13767/2015 e Cass. n. 16737/2011.

Sul secondo motivo, la Corte richiama Cass. Sez. U. n. 9407/2013: l’atto di appello non deve contenere l’avvertimento prescritto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., perché le decadenze ivi previste riguardano solo il giudizio di primo grado. Il motivo è respinto, nel solco di Cass. n. 341/2016 e Cass. n. 7772/2022.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché censura un’argomentazione priva di autonoma valenza decisoria e non investe la tardività dell’appello incidentale, unica ratio decidendi della statuizione di inammissibilità. Il quarto, quinto e sesto motivo sono invece fondati: la Corte d’appello ha liquidato i frutti sulla base di una valutazione di un’agenzia immobiliare prodotta dalla curatela e non contestata. Ma il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici, non le prove, la cui valutazione spetta al giudice, come affermato da Cass. n. 3126/2019, Cass. n. 35372/2021 e Cass. n. 6172/2020. Il giudice d’appello è incorso anche nel vizio di omessa motivazione.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità. Resta assorbito il settimo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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