Compensazione con perdita non definitiva e obbligo di sospensione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 4638 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, non è precluso all’Amministrazione finanziaria contestare una indebita compensazione operata dal contribuente con una perdita registrata in un anno precedente e disconosciuta con distinto atto impositivo relativo a quella annualità. Nondimeno, qualora l’atto impositivo presupposto non sia divenuto definitivo, il giudice deve tenerne conto. In applicazione dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., il giudice ha l’alternativa di decidere tenendo conto della sentenza invocata, ancorché impugnata, oppure di sospendere il processo nell’esercizio del suo potere discrezionale. L’obbligo di conservazione delle scritture contabili a fini tributari non opera quando è il contribuente a invocare un vantaggio fiscale.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento c.d. impoesattivo, relativo all’Ires per l’anno 2008, recuperando a tassazione una plusvalenza e una indebita compensazione. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso e annullava l’atto. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in sede di appello dell’Ufficio, accoglieva integralmente il gravame, confermando la validità dell’avviso.
La società ricorreva per cassazione con dieci motivi, contestando fra l’altro il difetto di legittimazione del firmatario, il vizio di motivazione in ordine al responsabile del procedimento, la violazione del contraddittorio preventivo, il disconoscimento degli ammortamenti e delle compensazioni, l’aggio esattoriale e il calcolo delle sanzioni. L’Amministrazione non svolgeva difese nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi alla legittimazione del firmatario dell’atto. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che la delega di firma non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata, potendo essere conferita anche mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato tramite la qualifica rivestita. Nel caso dell’atto impoesattivo, l’indicazione del responsabile del procedimento di accertamento vale a individuare il responsabile della complessiva procedura, non essendo necessaria la distinta indicazione del responsabile della fase esecutiva.
Quanto al contraddittorio preventivo, la Corte conferma l’orientamento delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015: per i tributi non armonizzati non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo che sia specificamente sancito. Nel caso di specie, trattandosi di accertamento a tavolino, la omissione del processo verbale di constatazione è legittima.
Sugli ammortamenti del fondo Du Pont e del fondo svalutazione crediti, la Corte rileva che la ratio decidendi della CTR non è efficacemente contrastata: il fondo risultava già ammortizzato, e la società non si confronta con la decisione impugnata, limitandosi a proporre una diversa ricostruzione dei fatti. Quanto allo Statuto del contribuente, come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 2023, la Corte osserva che l’art. 22, secondo comma, del Dpr n. 600 del 1973 è norma speciale che prevale sul limite decennale di conservazione, perché chi invoca un vantaggio fiscale deve conservare le scritture idonee a provarne il titolo.
L’indebita compensazione, invece, appare fondata. La società aveva compensato l’imponibile con una perdita relativa all’anno 2007, disconosciuta con atto impositivo non definitivo. La Corte richiama la Cass. Sez. V n. 34966 del 2021, secondo cui il giudice ha l’alternativa di tenere conto della sentenza impugnata o di sospendere il processo. Poiché la causa presupposta pendeva in cassazione ed è stata decisa con sentenza di cassazione con rinvio, il titolo su cui l’Amministrazione aveva fondato la propria valutazione risulta caducato. Il sesto motivo è pertanto accolto.
Gli ulteriori motivi sono respinti o dichiarati inammissibili: la questione sull’aggio esattoriale è manifestamente infondata, avendo l’aggio natura retributiva; le censure sulle sanzioni difettano di specificità, non consentendo di valutare l’applicabilità del favor rei introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Nota della Redazione
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