Contratto a termine dirigenziale valido se il precedente non è eseguito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12387 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la censura che investe la qualificazione del contratto effettivamente intervenuto tra le parti si risolve in un accertamento di fatto, non sindacabile quando la Corte di merito abbia motivatamente ricostruito il rapporto sul comportamento complessivo delle parti e sull’interpretazione degli atti. Il contratto a termine dirigenziale è sottratto, per sua natura, alla disciplina vincolistica dei contratti a tempo determinato. Il precedente contratto a tempo indeterminato, mai divenuto efficace e mai posto in esecuzione perché condizionato alla cessazione del rapporto in corso, non spiega alcun effetto giuridico sul rapporto successivamente regolato dal contratto a termine, che resta l’unico effettivamente eseguito. La questione se la riserva apposta nell’atto del 2010 integri una condizione sospensiva ovvero un semplice termine di decorrenza è irrilevante, rilevando solo il difetto di efficacia del primo contratto.
Il Fatto
Un dirigente conveniva in giudizio la società datrice di lavoro, deducendo la nullità del termine apposto alla dichiarazione di assunzione del 14/4/2011 e sostenendo che il rapporto dovesse considerarsi a tempo indeterminato in forza di un precedente contratto sottoscritto l’11/10/2010. Da tale premessa faceva discendere l’illegittimità del recesso e le conseguenti pretese economiche, tra cui l’indennità di preavviso e l’indennità suppletiva.
La Corte d’appello di Lecce accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo al lavoratore solo il TFR maturato all’esito del contratto a termine, pari a € 4.875 netti, e rigettando le ulteriori domande. Avverso la sentenza il dirigente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo — violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. — è dichiarato inammissibile. La Suprema Corte rileva che è irrilevante, ai fini della decisione, stabilire quale prospettazione il ricorrente avesse sostenuto in primo grado, poiché la Corte di merito ha accertato che l’atto sottoscritto nel 2011 non costituiva una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro, bensì un vero e proprio contratto a termine, con cui è stato regolato il rapporto successivo.
I motivi secondo, terzo, quarto e quinto sono esaminati congiuntamente per connessione delle censure e dichiarati tutti inammissibili o comunque infondati. Con essi il ricorrente intendeva sostenere che il vero contratto di lavoro fosse quello precedente e non quello successivamente sottoscritto: si tratta però di contestare un accertamento di fatto della Corte di merito, fondato sul comportamento tenuto dalle parti e sull’interpretazione del contenuto dei contratti.
La Corte d’appello aveva affermato che il contratto del 2010 era sottoposto a condizione sospensiva e comunque non era efficace, prevedendo testualmente che la decorrenza dipendesse dai tempi di preavviso verso il precedente datore di lavoro. Il lavoratore era rimasto alle dipendenze di quest’ultimo almeno fino al marzo 2011 e solo successivamente aveva sottoscritto la lettera di assunzione a termine. L’unico contratto eseguito era dunque quello a termine, e su questo punto la Corte precisa che la distinzione tra condizione sospensiva e termine di decorrenza è irrilevante, contando solo che il primo contratto non era mai divenuto efficace.
La Corte di merito ha inoltre escluso, con accertamento non censurabile, che il ricorrente non avesse letto il contratto sottoscritto, valorizzando la dicitura di accettazione integrale apposta nella proposta, il titolo di studio elevato e il fatto che non si trattasse del primo rapporto di lavoro. Il quarto motivo è infine dichiarato improcedibile in parte qua per l’omessa produzione dei contratti collettivi, onere soddisfatto solo con il deposito del testo integrale ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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