Conciliazione agevolata estingue il giudizio e non impone il doppio contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 33983 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria pendente, realizzata mediante conciliazione stragiudiziale ritualmente documentata, determina la cessazione della materia del contendere e impone la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata senza rinvio. Le spese giudiziali sono compensate quando le parti lo prevedano nelle pattuizioni contrattuali richiamate dal verbale. In ragione della definizione agevolata non sono dovuti il doppio contributo unificato né le relative sanzioni: tale misura opera nei soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

La contribuente impugnava due avvisi di accertamento emessi dal servizio entrate tributarie e patrimoniali di un Comune per omessa denuncia della TARES relativa al 2013 e della TARI relativa agli anni 2014 e 2015, in relazione all’esercizio di attività di ristorazione nel territorio comunale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione di prime cure.

Proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, nelle more del giudizio la contribuente depositava un verbale di conciliazione agevolata e definizione transattiva, con prospetto di rateizzazione del debito complessivo mediante versamenti bimestrali, chiedendo la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese giudiziali. L’ente impositore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il verbale di conciliazione stragiudiziale depositato nel fascicolo della ricorrente integra il presupposto della cessazione della materia del contendere, con conseguente obbligo di dichiarare l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La definizione è avvenuta sulla base degli artt. 2 e 3 del regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, approvato con deliberazione di Giunta in forza dell’art. 1, comma 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La Corte affronta poi il profilo delle spese giudiziali, ritenendone possibile la compensazione in conformità agli artt. 7 e 9 delle pattuizioni contrattuali richiamate nel verbale. Si tratta di un esito coerente con la definizione concordata: l’accordo transattivo regola anche il governo delle spese, e il giudice vi si conforma.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’istituto del doppio contributo unificato. La Corte esclude che esso sia dovuto nel caso di definizione agevolata. La misura trova applicazione, infatti, soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Ne deriva che, per la sua natura sanzionatoria, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, con la conseguenza che non può essere imposta quando il processo si chiude per una ragione diversa dalla soccombenza o dalla patologia dell’impugnazione.

La decisione mette in luce la distinzione tra estinzione per cessazione della materia del contendere e gli esiti sfavorevoli dell’impugnazione. Solo questi ultimi giustificano l’applicazione della misura sanzionatoria, che resta confinata al perimetro tipizzato dalla norma. Tale conclusione si collega al principio di stretta osservanza delle ipotesi sanzionatorie, non estensibili oltre i casi previsti.

Sulla base di tali premesse la Corte dichiara l’estinzione del procedimento, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese giudiziali, definendo integralmente il giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *