Foglio di via: prognosi di pericolosità senza bisogno di condanne (TAR Lazio n. 7238 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di foglio di via obbligatorio, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, non richiede necessariamente che l’interessato abbia riportato condanne penali, potendo fondarsi su elementi di fatto specifici e attuali, come segnalazioni di polizia, purché la motivazione dia conto della prognosi di pericolosità sociale, della sua attualità e della sua proiezione futura. La valutazione di pericolosità integra un giudizio ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per abnormità, incongruenza, irragionevolezza o travisamento della realtà fattuale, non potendo assumere rilievo le condizioni di salute del soggetto, data la natura preventiva e non punitiva della misura.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore aveva disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune per due anni, sul presupposto della sua pericolosità sociale. La difesa sosteneva l’insussistenza dei presupposti, evidenziando che il soggetto era incensurato e ben inserito nel contesto sociale, e lamentava la mancanza di una motivazione adeguata sugli elementi di fatto posti a fondamento della misura, configurandosi quest’ultima come una sorta di condanna anticipata basata su mere denunce.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo la misura legittima e adeguatamente motivata. Il Collegio ha richiamato il quadro normativo del d.lgs. n. 159/2011, sottolineando come l’appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 sia condizione necessaria ma non sufficiente, essendo richiesta anche l’attualità della pericolosità sociale, accertata tramite una valutazione globale della personalità e delle manifestazioni sociali della vita del soggetto.
La Corte ha precisato che la misura di prevenzione non deve fondarsi necessariamente su profili di rilevanza penale e che la valutazione di pericolosità può basarsi anche su un solo episodio, purché significativo. Nel caso in esame, il provvedimento faceva riferimento a una segnalazione per una serie di condotte antigiuridiche culminate nel danneggiamento di un’auto di servizio e nelle minacce al Sindaco, nonché a numerose segnalazioni per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’autorità delle decisioni giudiziarie e contro il patrimonio, elementi ritenuti indicativi di una spiccata pericolosità e di un’avversione verso le istituzioni.
Il TAR ha quindi escluso i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, qualificando la prognosi di pericolosità come valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo in casi di abnormità o irragionevolezza. Ha infine ritenuto irrilevante la documentazione medica relativa a patologie psicofisiche del ricorrente, data la natura preventiva del provvedimento, e ha compensato le spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.